Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31885 del 10/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31885 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FASCIANI GIUSEPPE N. IL 22/02/1951
avverso l’ordinanza n. 1906/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 10/05/2013
Fasciani Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in
epigrafe con la quale il tribunale di Roma, decidendo a seguito di rinvio da
parte della corte di cassazione, ha rigettato l’appello avverso il provvedimento
di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in
carcere quella degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica.
Il ricorso è inammissibile in quanto alla dichiarazione di impugnazione non
risulta aver fatto seguito l’indicazione dei motivi.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue
l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000.
Così deciso, il giorno 10.5.2013
i.