Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31885 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31885 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASUCCI ENRICO N. IL 04/11/1935
avverso la sentenza n. 540/2011 TRIBUNALE di AVELLINO, del
20/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA

2. L’appello, convertito in ricorso per cassazione, è inammissibile, non solo perché i
motivi e le istanze promosse non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto
stimolanti una mera rilettura del merito della vicenda, ma anche ex articolo 613, co.
1°, c.p.p., in quanto il ricorso è stato proposto da un difensore (l’Avv. Mario Rizieri
Marra) non iscritto nell’Albo speciale della Corte di Cassazione.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500= a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
Il Consigliere esten

1. L’imputato MASUCCI Enrico ricorre per cassazione contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stato condannato per la violazione di cui all’art. 116 C.d.S. per guida
senza patente di un’auto Ford Fiesta (acc. in Volturara Irpina il 10\12\2009).
Propone appello (convertito in ricorso) il difensore dell’imputato chiedendo
l’assoluzione.

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