Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31884 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31884 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPUANO ANNA N. IL 04/10/1939
avverso la sentenza n. 12737/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe, veniva confermava la condanna di Capuano Anna per
il delitto elj( 73 TU 309\90 *per la detenzione a fini di cessione di gr. 151 netti di
marijuana e gr. 94 di hashish, idonei a confezionare complessivamente 598 dosi (acc.
in Napoli il 29\6\2010). Veniva inoltre confermata la pena irrogata di anni 3 e mesi 4 di
reclusione ed € 18.000= di multa.

3. Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo alla commisurazione della pena ed al diniego dell’attenuante di cui al V
comma dell’art. 73 TU 309\90, le generiche censure del ricorrente in ordine a pretese
carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano manifestamente infondate.
Va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che l’attenuante del fatto di lieve
entità deve essere individuata in base ad un’operazione interpretativa che consenta di
rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di
ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che impone – tanto al legislatore quanto
all’interprete – la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del
fatto (Cass. VI, 4194\95, imp. Salmi Ben, rv. 200797).
Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato come
la droga detenuta fosse di quantità rilevante ed idonea, quindi, al confezionamento di
numerose dosi, così negando il riconoscimento della attenuante.
Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli
orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che la circostanza
attenuante speciale del fatto j lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima
offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia
dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici
previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. Un.
21-9-2000, n. 17).
Sulla base di tali insegnamenti il giudice del merito, a fronte della detenzione di droga
utile al confezionamento di circa 598 dosi, coerentemente ha ritenuto superate le
soglie per ritenere il fatto di minima offensività.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del4icorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00), a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna dx ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di euro 1000,00 (mille/00) in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
Il Consigliere esten

je

2. Propone ricorso per cassazione l’imputatg, deducendo la violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui al V comma
dell’art. 73 cit.

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