Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3188 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3188 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN N. IL 16/05/1973
avverso l’ordinanza n. 1734/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 16/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa in data 16 ottobre 2014 il Tribunale di Sorveglianza di
Genova respingeva il reclamo proposto dal detenuto Roman Antonov avverso il
decreto del Magistrato di sorveglianza di Genova del 20 maggio 2014, avente ad
oggetto il denunciato trattamento inumano e crudele praticato nei suoi confronti
nella casa circondariale ove è ristretto, in quanto il reclamo costituiva mera
riproposizione di altro precedente già dichiarato inammissibile con provvedimento

2. Avverso l’indicata ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento per illogica ed errata
motivazione; il reclamo respinto attiene a periodi temporali diversi rispetto a quello
già deciso nel proc. SIUS 2013/11072 ed un quadro probatorio diverso, non
esaminato in precedenza, indicativo di una situazione detentiva mutata e
peggiorata per il rifiuto di regime alimentare dietetico, che pregiudica la salute di
esso ricorrente. Inoltre, deduce la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza
camerale per mancata indicazione dell’oggetto del reclamo, non sanabile con
pronuncia ex art. 666, comma 2.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi non consentiti e
comunque manifestamente infondati.
1.In primo luogo nessuna norma, tanto meno l’art. 127 cod. proc. pen. che
regola il procedimento in camera di consiglio ed è applicabile anche ai procedimenti
di sorveglianza, prescrive di indicare nell’avviso di fissazione dell’udienza l’oggetto
del reclamo proposto, il che esclude si sia verificata la nullità denunciata col
secondo motivo.
2. Oltre a ciò, l’impugnata ha offerto corretta applicazione del principio,
deducibile dal disposto dell’art. 666 cod. proc. pen., comma 2, -applicabile anche al
procedimento relativo al reclamo giurisdizionale secondo la testuale previsione
dell’art. 35-bis ord. pen.-, che consente di dichiarare inammissibile l’istanza se
meramente ripropositiva di richiesta già esaminata e decisa con precedente
provvedimento.
1.1Si ricorda in punto di diritto che l’art. 666 cod.proc.pen., comma 2, nel
prevedere l’inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate
quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo,
persegue la finalità di impedire, ma anche di prevenire, l’eventualità di contrastanti
decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto,

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irrevocabile.

sicchè la preclusione della nuova pronuncia opera non in assoluto, ma solo “rebus
sic stantibus”, ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi
elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli
precedentemente presi in considerazione (sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011 Branda,
rv. 250785; sez. 1, n. 29983 del 31/5/2013, P.G. in proc. Bellin, rv. 256406; sez.
1, n. 3736 del 15/1/2009, P.M. in proc. Anello, rv. 242533). In particolare, il
concetto di “novità” ai fini della valutazione della sussistenza, o meno, di una

sostanzialistico, dovendosi ripudiare la possibilità che dati solo in apparenza “nuovi”
possano consentire la proliferazione di istanze di identico tenore: come affermato
da questa Corte Suprema con specifico riguardo alla materia dell’esecuzione, è
necessario che gli elementi addotti a sostegno della nuova istanza, siano essi
sopravvenuti o preesistenti, non abbiano formato oggetto di valutazione ai fini della
precedente decisione adottata dal giudice di merito, posto che un’interpretazione
diversa e meno rigorosa darebbe luogo al moltiplicarsi della domande e dei
procedimenti con rischio del contrasto di decisioni (Cass. sez. 3, n. 50005
dell’1/07/2014, Iacomino ed altri, rv. 261394).
1.2 Nel caso di specie l’istante non ha rappresentato alcun elemento di novità,
ad eccezione del periodo di espiazione di pena detentiva, che consentisse di
superare l’effetto preclusivo, derivante dall’irrevocabilità della precedente decisione
d’inammissibilità del reclamo, la cui eventuale erroneità avrebbe dovuto essere
fatta valere col ricorso per cassazione. Né è consentito in questa sede far valere
questioni sulla logicità della motivazione, posto che il ricorso avverso il
provvedimento che decide il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. è proponibile soltanto
per violazione di legge.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ai sensi
dell’art. 616 cod.proc.pen., comma 1, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sentenza n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che si stima equo determinare in euro mille.

P. Q .M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

preclusione processuale deve essere interpretato in senso oggettivo e

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