Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3188 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3188 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Genova
avverso la sentenza pronunciata in data 21/12/2011 dal Tribunale di
Sanremo nei confronti di LAUDICINO MASSIMILIANO nato il
01/07/1975;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. Luigi Riello che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio;
FATTO e DIRITTO
1. Il P.G. presso la Corte di Appello di Genova ha proposto
ricorso per cassazione — per violazione degli artt. 163-164 c.p. avverso la sentenza pronunciata in data 21/12/2011 con la quale il
g.m. del Tribunale di Sanremo aveva applicato a LAUDICINO

Data Udienza: 11/12/2012

Massimiliano la pena concordata con il P.M. dichiarandone la
sospensione ex art. 163 cod. pen.
Il ricorrente P.G. sostiene che il giudice non avrebbe potuto
concedere la sospensione condizionale della pena in quanto
pena detentiva per delitto, del medesimo beneficio ed aveva pure
riportato altra condanna per delitto a pena detentiva non sospesa
(vedi certificato penale)».
2. Il ricorso è fondato in quanto, così come sostenuto dal
ricorrente, l’imputato non poteva godere del beneficio concessogli. Di
conseguenza, l’intera sentenza va annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale: arg. ex art. 444/3 cod. proc. pen.:
in terminis

Cass.4421/1999 Rv. 214491: in tema di

“patteggiamento”, se le parti hanno concordato ed il giudice ha
applicato la sospensione condizionale della pena nei casi non
consentiti dalla legge, si determina la nullità della sentenza nel suo
insieme e non della sola clausola avente ad oggetto il beneficio.
P.Q.M.
ANNULLA
senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmett rsi gli atti al
tribunale di Sanremo per l’ulteriore corso

l’imputato «aveva già goduto due volte, su altrettante condanne a

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