Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31879 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31879 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCIARDELLI GUGLIELMO N. IL 03/07/1952
avverso la sentenza n. 2198/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di
RICCIARDELLI Guglielmo per il delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 per il
trasporto di 300 panetti di hashish per un peso complessivo di kg. 28 (acc. in Palermo
il 17\6\2011). All’imputato in appello la pena irrogata la pena veniva ridotta ad anni 4
di mesi 8 di reclusione ed € 16.000= di multa.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3 0 , c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice
del merito.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il
suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133
c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la
scelta del giudice risulta, come nel caso di specie (tenuto conto peraltro della gravità del
fatto), contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis
Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e, inoltre, al versamento della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

2. Propone
ricorso per cassazione l’imputato deducendo in ordine alla
commisurazione della pena.

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