Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31876 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31876 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERDE FRANCESCO N. IL 22/05/1968
avverso la sentenza n. 2999/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di VERDE
Francesco per il delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 per la detenzione illecita di
gr. 99 di cocaina, utili al confezionamento di 181 dosi (acc. in
Mondragone il
7\9\2011). Veniva in appello anche confermata la pena irrogata di anni 4 di reclusione
ed € 17.000= di multa.

3. Il ricorso è inammissibile. Invero le censure formulate sono manifestamente
infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3°, c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate
e risolte negativamente dal giudice del merito.
Nel giudizio di commisurazione della pena, il giudice di merito, con adeguata
motivazione, ha evidenziato come la quantità della sostanza, da cui erano estraibili
181 dosi di cocaina non consentiva di riconoscere un più mite trattamento
sanzionatorio.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il
suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133
c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la
scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia bassa
rispetto alla pena edittale massima (cfr. ex plurimis, Cass. IV, 20 settembre 2004,
Nuciforo, RV 230278).

Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e, inoltre, al versamento della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014

nte

2. Propone
ricorso per cassazione l’imputato deducendo l’insufficienza della
motivazione in ordine al alla commisurazione della pena ed all’entità della diminuzione
per le attenuanti generiche.

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