Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31871 del 10/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31871 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA SABATINO N. IL 26/09/1977
avverso la sentenza n. 1896/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 10/05/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Genova con sentenza del 10/10/2012 ha confermato la sentenza
10/2/2011 del Tribunale di Imperia, ribadendo l’affermazione della responsabilità penale di DE
LUCA Sabatino in ordine al reato di cui all’art. 2 legge n. 638/1983 (omesso versamento
all’I.N.P.S. di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti
accertato in Imperia 9/9/2009);
— che la Corte di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunziando: 1)
violazione di legge in ordine alla acquisizione di documenti contenuti nel fascicolo del Pubblico
Ministero, 2) vizio di motivazione in punto di riconoscimento della colpevolezza;
— che tali doglianze sono manifestamente infondate, poiché
a) l’eccezione procedurale è stata motivatamente respinta dalla Corte del merito, rilevando che il
difensore dell’imputato, presente al momento dell’acquisizione, nulla aveva eccepito, prendendo atto
dell’acquisizione medesima. Correttamente i giudici del gravame harmo ritenuto tale presa d’atto
quale comportamento concludente, avendo questa Corte stabilito che il consenso delle parti
all’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero può
essere prestato anche tacitamente, qualora il comportamento processuale delle stesse sia
incompatibile con la volontà contraria all’acquisizione (Sez. Il n. 19679, 25 maggio 2010)
b) la motivazione della sentenza impugnata appare esauriente e corrispondente alle premesse
fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce
risposte coerenti alle obiezioni della difesa. In particolare, i giudici del grava,e hanno chiaramente
specificato che il processo era stato rinviato per più di tre mesi per consentire all’imputato il
pagamento dei contributi non versati, pagamento poi non avvenuto e che l’esistenza del debito verso
l’ente previdenziale non è mai stato contestato, né sono state articolate prove in senso contrario da
parte della difesa;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente
fissata, di euro 1.000,00

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