Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3187 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3187 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASALI FRANCESCA N. IL 30/07/1980
avverso la sentenza n. 1159/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. b-Ltuz-e-t
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che ha concluso per ..e ,c2„,
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 28/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione Casali Francesca avverso la sentenza della corte d’appello di Milano che,
in data 21 febbraio 2013, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Pavia del 2
dicembre 2008, ritenuta la continuazione fra tutti i delitti contestati, individuata come
violazione più grave quella ascritta al capo D), rideterminava la pena in anni uno mesi uno di
reclusione ed euro 1300,00 di multa, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
A fondamento dell’impugnazione deduce:

riguardo all’eccezione di mancanza di querela con riguardo ai reati sub A) e B) avanzata
in sede d’appello con la presentazione motivi nuovi. Non condivide la decisione della
corte che ha affermato di non poter esaminare tale doglianza trattandosi di censura non
ammissibile perché relativa a punti e capi diversi da quelli indicati nell’atto di gravame
presentato nel rispetto dei termini di legge. Sostiene che la corte d’appello aveva
l’obbligo di disporre anche d’ufficio l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento dell’atto
di querela, nel caso in cui sorgano questioni sull’accertamento e sulla sua proposizione;
2. errata interpretazione delle circostanze istruttorie e falsa applicazione della legge
penale. Ritiene il raggiro grossolano e quindi penalmente irrilevante.

Il difensore depositava motivi nuovi con i quali insisteva nell’accoglimento del primo motivo di
ricorso.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte( N. 10964 del 1999 Rv. 214452, N. 1077
del 2000 Rv. 215750, N. 8678 del 2002 Rv. 220920, N. 31741 del 2004 Rv. 22927
n. 26162 del 09/03/2011 Rv. 250957 n. 31220 del 29/05/2013 Rv. 256088) in tema di
condizioni di procedibilità, nel caso in cui, in sede di appello, sorga questione sull’accertamento
della proposizione della querela, il giudice, se non è in possesso di elementi decisivi, deve
disporre, anche di ufficio, che nel fascicolo per il dibattimento siano riversati gli atti descritti
nell’art 431 lettera a) cod.proc.pen.
Ritiene il Collegio di aderire all’indicato orientamento che ritiene che la disposizione prevista
dall’art. 431 lett. a) cod. proc. pen., che annovera tra gli atti che devono comporre il fascicolo
per il dibattimento quelli relativi alla procedibilità dell’azione penale, sia una disposizione di
carattere funzionale ed ordinatorio, principio a cui consegue la mancanza di un rigido limite
temporale alla facoltà di produzione documentale di tali atti e l’inapplicabilità della disposizione
di cui all’art. 491 comma 2, cod. proc. pen.
Pertanto, si ribadisce che il giudicante non può esimersi dal compiere le indagini necessarie alla
verifica della effettiva esistenza e ritualità della presentazione della querela. Non solo, ma
un’indagine siffatta, ove la questione sulla rituale proposizione della querela sia sorta soltanto

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1. mancanza della condizione di procedibilità. Contesta la decisione della corte con

in sede di gravame, deve essere effettuata anche d’ufficio dal giudice di appello, in
applicazione dell’art. 603, comma 3, del codice di rito .
L’accoglimento del primo motivo assorbe la seconda doglianza.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano
altra Sezione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano altra Sezione.

Così deliberato in Roma il 28.11.2013

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