Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3187 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3187 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROCCHETTA CALOGERO N. IL 15/08/1970
avverso l’ordinanza n. 4/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
MESSINA, del 13/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa in data 13 maggio 2014 la Corte di Assise di Appello di
Messina, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile
l’istanza proposta da Calogero Rocchetta, volta ad ottenere la rideterminazione
della pena, stabilita con precedente ordinanza del 26/4/2012, per effetto
dell’unificazione per continuazione dei reati giudicati con le sentenze di condanna

avrebbe dovuto essere proposta impugnazione e non nuova istanza al giudice
dell’esecuzione.
2. Avverso l’indicata ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento per violazione di legge in
quanto la Corte di Assise di Appello di Messina non aveva fatto corretta applicazione
dei principi giurisprudenziali riguardanti le modalità di applicazione degli aumenti di
pena per i reati unificati per continuazione quando gli stessi siano giudicati in
procedimenti celebrati col rito abbreviato.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
infondati.
1.L’ordinanza impugnata ha offerto corretta applicazione del principio,
deducibile dal disposto dell’art. 666 cod. proc. pen., comma 2, che consente di
dichiarare inammissibile l’incidente di esecuzione se meramente ripropositivo di
richiesta già esaminata e decisa con precedente provvedimento.
1.1Si ricorda in punto di diritto che l’art. 666 cod.proc.pen., comma 2, nel
prevedere l’inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate
quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo,
persegue la finalità di impedire, ma anche di prevenire, l’eventualità di contrastanti
decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto,
sicchè la preclusione della nuova pronuncia opera non in assoluto, ma solo “rebus
sic stantibus”, ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi
elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli
precedentemente presi in considerazione (sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011 Branda,
rv. 250785; sez. 1, n. 29983 del 31/5/2013, P.G. in proc. Bellin, rv. 256406; sez.
1, n. 3736 del 15/1/2009, P.M. in proc. Anello, rv. 242533). In particolare, il
concetto di “novità” ai fini della valutazione della sussistenza, o meno, di una
preclusione processuale deve essere interpretato in senso oggettivo e
sostanzialistico, dovendosi ripudiare la possibilità che dati solo in apparenza “nuovi”

1

indicate nell’istanza, in quanto avverso il procedimento di computo ivi esposto

possano consentire la proliferazione di istanze di identico tenore: come affermato
da questa Corte Suprema con specifico riguardo alla materia dell’esecuzione, è
necessario che gli elementi addotti a sostegno della nuova istanza, siano essi
sopravvenuti o preesistenti, non abbiano formato oggetto di valutazione ai fini della
precedente decisione adottata dal giudice di merito, posto che un’interpretazione
diversa e meno rigorosa darebbe luogo al moltiplicarsi della domande e dei
procedimenti con rischio del contrasto di decisioni (Cass. sez. 3, n. 50005

1.2 Nel caso di specie l’istante non ha rappresentato alcun elemento di novità
che consentisse di superare l’effetto preclusivo, derivante dall’irrevocabilità della
precedente decisione che aveva determinato la pena complessiva per il reato
continuato, ma ne ha semplicemente chiesto la modifica conseguente all’adozione
di un criterio di calcolo diverso da quello adottato in precedenza; come
correttamente rilevato dalla Corte di merito, l’erroneità di tale criterio avrebbe
dovuto essere fatta valere a tempo debito mediante proposizione di ricorso per
cassazione e non con la proposizione di incidente di esecuzione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ai sensi
dell’art. 616 cod.proc.pen., comma 1, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sentenza n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che si stima equo determinare in euro mille.

P. Q .M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

dell’1/07/2014, Iacomino ed altri, rv. 261394).

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