Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3187 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3187 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
CALA LUFTIM nato il 11/01/1979, avverso la sentenza del
16/11/2011 del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Lecco;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. Edoardo
Scardaccione che ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. CALA Luftim, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza con la quale – in data 16/11/2011 – il g.u.p. del
Tribunale di Lecco gli aveva applicato la pena concordata con il P.M.
Il ricorrente, ha dedotto:
1) VIOLAZIONE DELL’ART. 178

COD. PROC. PEN.

in quanto la notifica

dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale era stato notificato

Data Udienza: 11/12/2012

presso il difensore di fiducia e non presso il domicilio che esso
ricorrente aveva eletto al momento della scarcerazione;
2) VIOLAZIONE DELL’ART. 420

TER COD. PROC. PEN.

per non avere il

giudice rinviato l’udienza, pur essendo stato tempestivamente
proclamata dall’Unione delle Camere penali per il 16/11/2011.
2. La censura è manifestamente infondata per le ragioni di
seguito indicate.
Secondo la pacifica e costante giurisprudenza di questa Corte,
l’imputato che abbia ottenuto l’applicazione di una determinata pena
ex art. 444 cod. proc. pen., non ha alcun interesse ad eccepire
nullità, proprio perché l’applicazione della pena su richiesta delle
parti, postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità
diversa da quelle relative alla richiesta di “patteggiamento” e al
consenso ad essa prestato: ex plurimis Cass. 10102/1994 Rv.
199558; Cass. 279/1996 Rv. 206690 (proprio in tema di nullità della
notifica del decreto di citazione a giudizio); Cass. 6383/2008 Rv.
239449; Cass. 21287/2010 Rv. 247539.
L’impugnazione deve, quindi, ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA

2

avvisato dal difensore dell’adesione alla giornata di astensione

Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del a somma di
E 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 11/12/2012
(Dott. Ant
IL CONSIGLiIE
c) E EST.
(Dott. G.

(

DENTE
osito)

IL PR

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