Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31867 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31867 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OREFICE ANTONIO N. IL 14/03/1972
avverso la sentenza n. 3355/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di OREFICE
Antonio per il delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 per la detenzione per fini di
cessione di 218 panetti di hashish per complessivi kg. 21,455, con principio attivo di
kg. 2,283, pari a 91.295 dosi (acc. in Casavatore il 29\12\2011). Veniva anche
confermata la pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed € 18.000= di multa.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3°, c.p.p. e fondate su motivi non specifici.
Con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che “È
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV, 5191\2000, imp.
Barone, rv. 216473).

Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso si evince la assoluta
assenza di specificità.
4. In ordine alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, va premesso che,
contrariamente a quanto indicato in ricorso, le attenuanti generiche sono state
riconosciute dal giudice di merito.
Quanto alla pena, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il
minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di
merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli
elementi indicati nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica
motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie,
contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale ed a fronte di una
rilevante gravità del fatto commesso (cfr. ex plurimis, Cass. IV, 20 settembre 2004,
Nuciforo, RV 230278).

5. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al pagamento della somma di € 1.000= in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
Il Consigliere este

re

D L”, •

7,ATA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo il vizio di motivazione in
ordine alla pronuncia di condanna ed al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio.

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