Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31866 del 19/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31866 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FEDELE DIEGO N. IL 08/03/1976
avverso la sentenza n. 7021/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
04/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/s9t•ife le conclusioni del PG Dott. A..— <"(7,-(,- 1,2 ti..t h ,t d5-,572 ik t 41) ed. 4. CYLe24- e/e-1-4 e- 2- et2 1.4) 'VA."' S."7.~ 42‘ 7.452- 01 IVak. d ti' DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 8 LUG 2814 Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 19/06/2014 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Milano, con sentenza del 4/12/2013, pronunciandosi sul rinvio disposto da questa Corte, sez. IV, il 13/6/2013, con cui era stata annullata la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 14/1/2013, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, quale giudice della esecuzione, ha determinato la detta pena accessoria in anni 1. Propone ricorso per cassazione il Fedele, personalmente, eccependo violazione dell'art. 627 cod.proc.pen., in quanto il decidente si è pronunciato quale giudice della esecuzione, laddove era tenuto a seguire le regole del giudizio di rinvio, in veste ordinaria; peraltro, il decidente avrebbe dovuto applicare anche per la predetta pena accessoria la riduzione di un terzo, derivante dalla scelta dell'imputato di essere giudicato ex art. 444 cod.proc.pen.. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta, nella quale conclude per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In estrema sintesi, con il primo motivo di annullamento il Fedele lamenta che la sentenza impugnata sia stata resa in violazione dell'art. 627 cod.proc.pen., in quanto il giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi, ha provveduto a tale incombente con le forme dell'incidente di esecuzione, invece che con quelle ordinarie. Orbene questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida va applicata anche con la sentenza di patteggiamento, atteso che la disposta a carico dell'imputato Diego Fedele, per nuovo esame sul punto, stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue ex lege alla pronuncia ex art. 444 cod.proc.pen., indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo ( Cass. 14/3/07, n. 38868). Peraltro, non spetta al giudice della esecuzione la applicazione di detta provveduto ( Cass. 16/10/2012, n. 43208). Quanto osservato consente di ritenere che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere reso dal giudice della esecuzione, nelle forme dell'incidente in camera di consiglio, tenendo conto che l'annullamento con rinvio disposto con la citata sentenza di questa Corte, sez. IV, imponeva al Tribunale di Milano di addivenire alla nuova pronuncia sul punto a seguito di un nuovo giudizio, da tenersi nelle forme ordinarie. Siffatta conclusione si palese assorbente di ogni altra doglianza avanzata dal ricorrente. Pertanto, questo Collegio ritiene di dovere annullare senza rinvio l'impugnata decisione, con trasmissione degli atti al giudice ad quem, affinchè ottemperi al dictum disposto da questa Corte con pronuncia n. 39179/2013, fissando la durata della misura della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, a seguito di instaurazione di giudizio ordinario. La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano. Così' deciso in Roma il 19/6/2014. sanzione amministrativa, nel caso in cui il giudice di merito non vi abbia

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