Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31865 del 19/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31865 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUERRINI LAURA parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 500211/2013 GIP TRIBUNALE di MACERATA,
del 27/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. SANTI GAZZARA;
lette/seyeire le conclusioni del PG Dott.
(seS Ace-17‘

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Macerata, con decreto del 27/9/2013, ha
disposto la archiviazione del procedimento penale n. 211/2013.

di Laura Guerrini, persona offesa, rilevando di avere depositato
ritualmente opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m. e di avere,
di poi, appreso del provvedimento con il quale è stata accolta la predetta
eichiesta.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti
requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va evidenziato che con il motivo di annullamento, in estrema sintesi, la
difesa della Guerrini assume di avere presentato articolata opposizione
alla richiesta di archiviazione proposta dal p.m., opposizione, di poi, non
rinvenuta negli atti attinenti al procedimento relativo.
Orbene, come, a giusta ragione osservato dal P.G. presso questa Corte,
con la puntuale ed esaustiva requisitoria scritta, inoltrata in atti, la
Guerrini non ha fornito prova circa l’avvenuto deposito della opposizione
de qua o indicato elementi concreti dai quali desumere la sussistenza di
un disguido nella ricezione del relativo atto da parte della competente
cancelleria, di tal chè il procedimento va ritenuto esente dai vizi di
legittimità denunciati in gravame.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa

Guerrini abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, la stessa, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve essere condannata al pagamento delle spese
processuali, nonché, al versamento di una somma, in favore della Cassa
nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 19/6/2014.

delle Ammende, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti,

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