Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31862 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31862 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Fanciulli Anna Maria, nata a Monte Argentario il 23.6.44
indagata art. 44/c D.P.R. 380/01

avverso la ordinanza del Tribunale per il Riesame di Grosseto del 10.7.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Oggetto di gravame è l’ordinanza
con la quale il Tribunale per il Riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo
disposto dal G.i.p. nei confronti della ricorrente perché, nella sua veste di proprietaria e
committente, si era resa responsabile della violazione dell’art. 44/c D.P.R. 380/01 e 181
comma 1 bis lett. a) d.lgs 42/04 per avere realizzato dei lavori edilizi in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico ed ambientale.
Oggetto del provvedimento cautelare sono, appunto, le opere in questione consistite
nella realizzazione – previa demolizione di un edificio adibito a magazzino – di un nuovo
edificio di mq. 45,32 di altezza media di circa mt. 2,70; di un piazzale con getto di

Data Udienza: 27/05/2014

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, l’indagata ha proposto ricorso, tramite
difensore, deducendo erronea applicazione dell’art. 321 c.p.p. in quanto l’immobile oggetto di
sequestro risultava ultimato e l’accertamento risaliva a due anni addietro sì da non risultare
chiari, né, il periculum, né, l’urgenza per la emissione del provvedimento cautelare. Si
aggiunge che, come enunciato anche da pronunzie di questa stessa Corte, la misura cautelare
reale ha un senso se l’interesse protetto dalla norma incriminatrice può subire un “ulteriore” e
più “estesa” lesione in caso di mantenimento della libera disponibilità del bene mentre, nella
specie, il provvedimento impugnato, non ha precisato come fosse possibile che un
ampliamento di un immobile già oggetto di istanza di condono, possa costituire aggravamento
del carico urbanistico per delle “mere opere di rifinitura esterne”. Questa S.C. ha già avuto
occasione di escludere la validità della equazione tra pertinenzialità della cosa ed automatica
emissione della misura cautelare (tanto è vero che è stata esclusa la legittimità del sequestro preventivo di un
immobile costruito abusivamente la cui edificazione sia stata ultimata).

Si censura, infatti, l’uso da parte del Tribunale delle decisione di legittimità visto che,
ad esempio, la n. 18899/08 precisa che il carico urbanistico va riferito alla entità abusiva
“unitariamente considerata” mentre nella specie, esso è stato affermato per un mero
ampliamento del fabbricato e per delle opere esterne come la pavimentazione e la rifinitura di
spazi esterni anche per aree di sosta.
Infine, il provvedimento impugnato è censurabile proprio perché non ha chiarito con
motivazione puntuale la concretezza del pericolo conseguente alla libera disponibilità del bene.

La ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi,
3. Motivi della decisione inammissibile.
Come si evince agevolmente dalla lettura del provvedimento impugnato, gli argomenti
svolti in questa sede dalla difesa sono i medesimi portati all’attenzione del Tribunale per il
Riesame che vi ha replicato più che congruamente.
si premette – senza essere in ciò
Innanzitutto, nel provvedimento impugnato,
contestati dalla ricorrente – che le opere erano state sicuramente realizzate così come
contestate « e documentate fotograficamente» e costituivano «una novità rispetto anche alla
pratica di condono, peraltro, non accettato».
Se ciò chiude il discorso sul piano del fumus, quanto al periculum in mora, deve
soggiungersi il dato giurisprudenziale ormai pacifico secondo cui (S.U. 29.1.03, Innocenti, Rv. 223721) il
sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi
criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa – che
va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e
dell’attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano
connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al
bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e
possano essere definitivamente rimosse con l’accertamento irrevocabile del reato»
Nella specie, perciò, giustamente il Tribunale ha ravvisato le esigenze cautelari nella
necessità di impedire che la protrazione della disponibilità del manufatto aggravasse il carico
urbanistico intuibilmente conseguente al fatto che era stato realizzato ex novo anche un
edificio di mq. 45,32.
A riguardo, il Tribunale osserva che «il manufatto costituiva una unità nuova ed
autonomamente abitabile, non limitan tesi ad un solo bagno aggiunto, come sostenuto dalla
difesa, e che le ulteriori opere realizzate sicuramente ne costituivano un completamento
funzionale al suo godimento»

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conglomerato cementizio di altezza variabile media di circa 5 cm, per un totale di circa 190
mq; di un pergolato in legno coperto da incannucciato ed, infine, di una scala in tufo
utilizzata per accedere al terrazzamento ove sono situati i serbatoi di plastica per l’acqua.

opposte asserzioni dei giudici di merito a ciò competenti).

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
al pagamento delle spese
la ricorrente
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso il 27 maggio 2014

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Assolutamente pertinenti, perciò, sono i richiami giurisprudenziali fatti dai giudici di
merito circa la valutazione del carico urbanistico. E’ stato, infatti, affermato, proprio da questa
sezione, che, ove vengano realizzate più opere, di cui una principale e le altre accessorie, «il
cosiddetto carico urbanistico da prendere in considerazione ai fini della consumazione
dell’illecito va riferito all’entità abusiva unitariamente considerata e non ai singoli interventi
individualmente valutati (sez. III, 2.4.08, Del Fiacco, Rv. 239982). Inoltre, si ricorda che il pregiudizio del
carico urbanistico «va valutato avendo riguardo agli indici della consistenza dell’insediamento
edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare
nonché della domanda di strutture e di opere collettive (sez. III, 24.11.11, susinno , Rv. 252016). Le
repliche che la ricorrente fa per ribattere al principio appena enunciato si risolvono solo in
un’affermazione volta a descrivere una realtà asseritamente diversa da quella ipotizzata
implicante, cioè, un apprezzamento di merito qui non consentito (oltre ad essere smentito dalle

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