Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31861 del 16/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31861 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUIRAD ABDELLAZZIZ (DETTO WAIL) N. IL 10/09/1991
avverso l’ordinanza n. 1236/2013 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
08/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lt,t6/sentite le conclusioni del PG Dott.
—1Zkics

v

Uditi difensor Avv.;

g.

Data Udienza: 16/04/2014

Ritenuto in fatto

In data 4 settembre 2013 il GIP presso il Tribunale di Modena sottoponeva alla misura custodiale
carceraria Guirad Abdellazziz indagato dei reati di cui agli artt. 81, 110 e 73 DPR 309/90 in
relazione a 19 episodi di detenzione illecita e/o acquisto di sostanza stupefacente del tipo eroina
verificatesi tra il 21 luglio 2010 ed il 15 ottobre 2010.

suddetta misura cautelare a seguito di retrodazione ex art. 297 co. 3 dell’ordinanza applicativa della
stessa alla data di emissione nei confronti del Guirad dell’ordinanza di convalida del fermo e
contestuale applicazione della custodia in carcere per il reato di detenzione illecita di circa 312 gr.
di eroina commesso in data 15 ottobre 2010 (procedimento conclusosi con patteggiamento) nonché
all’ordinanza emessa sempre nei confronti dello stesso in data 3 ottobre 2011 dal GIP di Modena in
relazione a 7 episodi di detenzione illecita e cessione di cocaina o di altro stupefacente non
precisato.
Il GIP presso il Tribunale di Modena, con ordinanza emessa in data 27 settembre 2013, in
accoglimento della su citata istanza, dichiarava la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa
della custodia in carcere emessa in data 4 settembre 2013 riconoscendo la sussistenza dei
presupposti necessari per la retrodatazione e ritenendo interamente decorso il termine di fase di cui
all’art. 303 co. 1 lett. a) n. 3 (pari ad un anno).
Proposto appello dal PM ex art. 310 c.p.p., il Tribunale del riesame riteneva fondato il gravame con
conseguente ripristino della custodia cautelare in carcere in relazione ai 19 episodi di detenzione
illecita prima menzionati.
Avverso tale pronuncia il difensore del Guirad ha proposto ricorso per cassazione per vizio di
motivazione con riferimento alla valutazione dei presupposti per l’applicazione della retrodatazione
ex art. 297 co. 3 c.p.p. In particolare, la difesa lamenta l’assenza del presupposto della “desumibilità
dagli atti” dando a tale concetto un’interpretazione diversa rispetto a quella data dal Tribunale del
Riesame.
A detta della difesa, il Tribunale delle Libertà correttamente prende le mosse dal principio espresso
da questa Corte in base al quale in caso di più ordinanze cautelari emesse in relazione a fatti diversi
1

Successivamente, con apposita istanza, la difesa chiedeva di dichiarare la perdita di efficacia della

ma connessi opera il disposto dell’art. 297 co. 3 con conseguente retrodazione del termine qualora i
fatti del secondo procedimento (oggetto cioè della seconda ordinanza applicativa della custodia in
carcere) fossero desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima
ordinanza (cita Cass., Sez. Un n. 21957/2005). Peraltro desumibili in termini di semplice notitia
criminis idonea a consentire l’iscrizione nell’apposito registro e non in termini di gravi indizi
presupposto per l’applicazione di una misura cautelare.

conclusione illogica ed inspiegabile accogliendo l’appello del PM per l’assenza di elementi idonei a
comprovare che alla data del rinvio a giudizio del primo procedimento fossero già desumibili i fatti
di oggetto della seconda ordinanza.
A detta della difesa tale conclusione si pone in insanabile contrasto con le suddette premesse nella
misura in cui dagli atti già allegati alla richiesta di revoca è facile intuire come già all’epoca della
convalida del fermo e contestuale applicazione della prima custodia cautelare in data 19 ottobre
2010 fossero già desumibili gravi indizi a carico del Guirad in relazione ai fatti di detenzione illecita
oggetto del presente procedimento. In particolare il ricorrente fa riferimento alle informative del 14
settembre, del 20 settembre e del 6 ottobre 2010 relative all’attività di intercettazione che consentì il
fermo del Guirad e la successiva convalida con contestuale applicazione della prima misura
cautelare. Orbene, secondo la difesa, già da tali informative emerge in modo chiaro come il Guirad,
detto Wail, si fosse reso responsabile di plurime transazioni aventi ad oggetto sostanza stupefacente.
È indubbio, quindi, sempre secondo l’assunto difensivo che il PM fosse a conoscenza del
compendio indiziario sussistente a carico del Guirad già alla data del rinvio a giudizio nell’ambito
del primo procedimento la cui data viene identificata nella data di emissione della sentenza di
patteggiamento emessa dal GUP in udienza preliminare ossia il 26 settembre 2011. Del resto il PM
in quanto dominus delle indagini, nota la difesa, è costantemente tenuto informato circa i progressi
delle investigazioni svolte dalla PG.

2

A fronte di tali corrette premesse, osserva la difesa, il Tribunale delle Libertà giunge, però, ad una

Ritenuto in diritto

Il ricorso appare eccessivamente , generico ed infondato e, pertanto, dev’essere dichiarato
inammissibile.
Come è noto, infatti, quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per
fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata opera la retrodatazione prevista

erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto (o i fatti) oggetto della prima
ordinanza. Mentre nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che
dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste una connessione
qualificata, i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è
stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell’emissione di questa erano desumibili dagli
atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive.
Orbene nel caso di specie è pacifico che vi fosse connessione fra i fatti oggetto della prima
ordinanza e quelli oggetto del procedimento de quo. Dunque ai fini della retrodatazione è
sufficiente che i fatti oggetto della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti prima del rinvio a
giudizio disposto nell’ambito del primo procedimento. Tale circostanza, però, non ricorre nel caso
in esame.
Come è noto, infatti, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la
nozione di “anteriore desumibilità dei fatti oggetto della seconda ordinanza” non coincide con la
semplice conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze fattuali, ma consiste nella condizione
di conoscenza dei suddetti fatti sulla base di un determinato compendio documentale o dichiarativo
di specifici elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano una precisa “significanza
processuale”.
Tale situazione, però, non è stata dimostrata nel caso di specie in quanto l’informativa finale al PM
è successiva alla data di emissione della sentenza di patteggiamento e, quindi, alla data del rinvio a
giudizio nell’ambito del primo procedimento essendo intervenuta il 5 dicembre 2011 mentre le
annotazioni interlocutorie allegate dalla difesa riguardano fatti diversi da quelli contestati
nell’ordinanza del 4 settembre 2013.
3

dall’art. 297, comma 3, c.p.p. anche rispetto ai fatti oggetto di un diverso procedimento, se questi

In particolare, come già evidenziato dal Tribunale delle Libertà, l’annotazione del 22 settembre
2010 riguarda cessioni di stupefacente eseguite dal Guirad in favore di un tale Cornia e di un tale
Simonini nel marzo del 2010 del tutto estranee alle contestazioni di cui all’ordinanza che la difesa
chiede di retrodatare (relativa ad episodi svoltesi tra luglio ed ottobre 2010 ed a favore di soggetti
diversi) mentre le altre due annotazioni del 18 ottobre 2010 riguardano esclusivamente l’episodio
del 15 ottobre 2010 che ha dato luogo al fermo senza alcun accenno ad altre pregresse attività

seppur a livello di sola notitia criminis, i fatti di reato poi confluiti nella ordinanza del 4 settembre
2013 oggetto del presente procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre
che alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 16 aprile 2013.

delittuose. Non si tratta, quindi, di annotazioni interlocutorie dalle quali il PM potesse desumere,

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