Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31860 del 09/04/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31860 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PEPE ALESSANDRO N. IL 29/05/1978
avverso l’ordinanza n. 1857/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
21/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lptté/sentite le conclusioni del PG Dott.
< Uditi difensor Avv.; cL Data Udienza: 09/04/2014 Ritenuto in fatto e diritto Con ordinanza emessa in data 20 marzo 2013 il GIP presso il Tribunale di Noia disponeva ai sensi
degli artt. 321 c.p. e 12 sexies 1. 356/92 il sequestro preventivo della somma rinvenuta dalla PG in
sede di perquisizione effettuata nel corso dell'arresto di Pepe Alessandro per il reato di detenzione
illecita di sostanza stupefacente. Il provvedimento veniva pronunciato sia ai sensi della normativa centinaia di euro, avrebbe potuto costituire provvista per approvvigionamento successivo.
Avverso tale ordinanza il difensore del Pepe ha proposto istanza di riesame sostenendo
l'inapplicabilità della disciplina speciale di cui all'art. 12 sexies in quanto nei confronti del Pepe era
stata nel frattempo emessa sentenza di patteggiamento per la fattispecie di cui all'art. 73 co. 5 d.p.r.
309/90. Il giudice del riesame respingeva l'istanza confermando il provvedimento impugnato e
condannando l'istante al pagamento delle spese della procedura incidentale.
Avverso tale decisione il Pepe ha presentato ricorso per cassazione per inosservanza delle norme
processuali e vizio di motivazione in relazione all'art. 321 co. 1 e 2 ed all'art. 12 sexies D.L. n.
306/92 avendo il Tribunale confermato il sequestro preventivo in esame contra legem in quanto
escluso per la fattispecie di cui al co. 5 dell'art. 73 DPR 309/90 e senza motivare sul punto.
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato inammissibile. Difatti l'art. 12
sexies D.L. 306/92 si limita ad affermare che in caso di condanna o patteggiamento per taluno dei
delitti di cui all'art. 73 DPR 309/90, esclusa la fattispecie di cui al co. 5, è sempre disposta la
confisca del denaro, dei beni o di altra utilità di cui il condannato non può giustificare la
provenienza: dunque si tratta di una norma concernente la confisca obbligatoria e tale da non
incidere sulla legittimità del sequestro disposto, in questo caso, per l'esigenza di evitare la
commissione di ulteriori reati ed in vista di una eventuale confisca facoltativa (questa si possibile).
Peraltro merita precisare sul punto che il giudice del riesame non può compiere accertamenti, ma speciale sia al fine di impedire la consumazione di ulteriori reati atteso che la somma, pari a diverse può integrare e correggere il provvedimento di sequestro preventivo sulla scorta dei documenti in
suo possesso. È, invece, illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame
del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo
comma dell'art. 321 c.p.p., confermi la misura cautelare reale per finalità del tutto diverse, atteso
che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del
decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio
del diritto al contraddittorio dell'interessato (Cass., Sez. VI, n. 30109/2007).
Tale circostanza, però, non ricorre nel caso di specie in quanto il Tribunale del Riesame si è limitato
a confermare il giudizio espresso dal GIP in punto di periculum in mora sotto il profilo della
1 ti( necessità di evitare ulteriori reati della stessa specie e della confiscabilità della somma osservando
che il Pepe era soggetto a misura cautelare ex art. 282 c.p.p. proprio finalizzata a scongiurare il
pericolo di reiterazione. Del resto era probabile che lo stesso impiegasse le somme sequestrate per
approvvigionarsi di stupefacente da spacciare non avendo altre fonti lecite di proventi. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data o3 aprile 2014. P.Q.M.