Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3186 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3186 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FU FENGLOU N. IL 12/03/1981
avverso la sentenza n. 7325/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.(–turajg, t,
che ha concluso per a/y-I ni,e.e.,,
C’e…

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

CL-U-42

,r-y-y-)

Data Udienza: 28/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore Fu Fenglou avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Bologna che, in data 27.3.2012, la sentenza del tribunale di Forlì che il 22 ottobre
2008 lo aveva condannato per violazione degli articoli 474 e 648 cpv. c.p.
Lamenta il ricorrente che il primo giudice non aveva indicato nel dispositivo la concessione
della sospensione condizionale della pena che però è stata oggetto di motivazione in sentenza,

quest’ultima e non è stata presa in considerazione dalla corte di appello.
Il ricorso è fondato.
All’orientamento secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità
della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello
giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice
correzione dell’errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547
e 130 cod. proc. pen.. (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 22736 del 23/03/2011 Rv. 250400), se
ne oppone altro – che il Collegio ritiene di dover condividere – in base al quale il principio della
prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo non può costituire un canone
interpretativo inderogabile, attesa l’ampia gamma dei contrasti che possono in proposito
sussistere (Sez. 3, 25 settembre 2007, n. 38269 , rv. 237828; Sez. 4, 24 giugno 2008, n.
27976, rv. 240379 Sez. 1, n. 37536 del 07/10/2010 Rv. 248543). Di conseguenza si ritiene
che la regola generale secondo la quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla
motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l’esame della motivazione
consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice
per determinare la pena.
L’orientamento in questione muove dall’esigenza di risolvere quei casi in cui la divergenza
dipende da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel
dispositivo e, sul presupposto assolutamente condivisibile che in questa evenienza il contrasto
è solo apparente, si ritiene legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l’effettiva portata
della motivazione al fine di individuare l’errore e di eliminarne gli effetti (Sez. 6, Sentenza n.
25704 del 23/05/2003 Rv. 226048). Ed è questo che si è verificato nel caso in esame. Nella
specie, infatti, è palese la volontà del Tribunale di concedere il beneficio della sospensione
condizionale, la motivazione, diversamente da quanto indicato dalla Corte d’Appello, è stata
letta contestualmente al dispositivo, e si deve ritenere quindi frutto di una mera svista
l’omessa menzione della statuizione nel dispositivo.
La sentenza impugnata deve essere di conseguenza annullata senza rinvio in relazione alla
omessa concessione della sospensione condizionale della pena. Tale beneficio può essere
direttamente disposto in questa sede dovendosi assolvere alla chiara volontà del Tribunale
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa

i

sottolineando che la sentenza è stata pronunciata con motivazione contestuale, circostanza

concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che viene
concesso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ impugnata sentenza limitatamente alla omessa concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena; beneficio che concede

Così deliberato in Roma il 28.11.2013

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