Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3186 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3186 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENABREAZ DIEGO N. IL 28/03/1986
avverso l’ordinanza n. 5573/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 17/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza del 17 dicembre 2014 il Tribunale di sorveglianza di Torino
rigettava per carenza dei requisiti l’istanza del detenuto Diego Menabreaz, volta ad
ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali e la detenzione domiciliare,
rilevandone la pericolosità sociale, l’assenza di opportunità risocializzanti e l’irrisolta
problematica dell’alcoldipendenza.

l’interessato a mezzo del difensore, per chiederne l’annullamento per vizio di
motivazione. Secondo il ricorrente l’ordinanza ha motivato in base ai soli precedenti
penali o giudiziari, seppure si tratti di violazioni di non particolare gravità e ha
ritenuto più confacente al caso la detenzione inframuraria mentre l’affidamento in
prova avrebbe potuto concedersi ed essere coordinato con un programma di
disintossicazione dall’alcol, mentre l’esecuzione in carcere non potrebbe sortire
effetti positivi in termini di rieducazione, perché verrebbe percepito come una
punizione eccessiva.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1.L’ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter ammettere il condannato
alle misure alternative richieste in ragione della pluralità dei precedenti penali, per
la natura delle violazioni accertate a suo carico per le quali sta espiando la pena,
dei molteplici precedenti giudiziari per tentato furto, danneggiamento e guida in
stato di ebbrezza. Ne ha concluso per la pericolosità del soggetto, affetto da
problemi di alcolismo rimasti irrisolti, nonostante le plurime condanne, e mai mosso
da sensi di pentimento e da interesse per la propria riabilitazione psicofisica e per
l’inidoneità dei benefici invocati a salvaguardare la collettività dal pericolo di
recidivazione, posto che nessuna opportunità risocializzante esterna è stata
prospettata.
1.1 Deve dunque ritenersi che la conclusione dell’impossibile formulazione di
un giudizio prognostico di idoneità delle misure richieste al reinserimento del
detenuto nel contesto sociale e di astensione dalla futura commissione di ulteriori
condotte criminose è supportata da concreti elementi negativi di valutazione,
incentrati sulla considerazione della personalità del condannato e della sua storia
criminale completa ed aderente ai dati di fatto disponibili, nonché sul dimostrato
disinteresse per la disintossicazione dall’alcol. Il Tribunale ha dunque esposto in
modo chiaro, logico e coerente le ragioni della decisione e della ritenuta perdurante
pericolosità sociale del condannato, nonché i motivi per i quali misure alternative,

1

2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

che consentano ampi spazi di libertà quali quelle richieste, non sarebbero in grado
di contenerla e ha riferito tali osservazioni ad entrambe le misure richieste senza
che l’impugnazione, né tanto meno la memoria difensiva, meramente riproduttiva
del ricorso originario, confutino in modo completo le circostanze valutate ed il
giudizio di disvalore che vi è stato attribuito.
1.2Infatti, il ricorso oppone circostanze prive di qualsiasi fondamento, perché
non contrasta la mancata rielaborazione critica degli errori passati, la mancata

termini di recupero all’ampia libertà di movimento dell’affidamento in prova e la
mancata formulazione di qualsiasi istanza per la sottoposizione ad un programma
terapeutico di riabilitazione dall’alcoldipendenza, che non può certo essere applicato
d’ufficio in assenza della proposta del diretto interessato e la sua manifestazione di
impegno ad assogettarvisi ed a rispettarne le prescrizioni.
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore,
della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

prospettazione di un impegno lavorativo o di altra natura che dia un significato in

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