Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3186 del 07/01/2015

Penale Sent. Sez. 6 Num. 3186 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso l’ordinanza n. 554/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
16/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
/sentite le conclusioni del PG Dott. .F tx,t. 1 0%44,, ,■ .e, U.. o tfrt t:•-e

Uditi dif nsor Avv.;

Data Udienza: 07/01/2015

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1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 16.7.2014 ha confermato il decreto
di (perquisizione e) sequestro probatorio emesso il 22.5.2014 dal locale pubblico
ministero, emesso nei confronti, tra l’altro, delle abitazioni e relative pertinenze,
delle dimore e domicili di A.A., nell’ambito di procedimento per delitti

di B.B. per ipotizzati illeciti nell’ambito di piani di cooperazione con Paesi
stranieri dai quali sarebbero stati tratti compensi illeciti in denaro o altre forme di
utilità), ed eseguito il 26 maggio, con sequestro della documentazione rinvenuta. Il
Tribunale in particolare disattendeva tre specifiche deduzioni contenute nei motivi
depositati in udienza: la mancanza di alcuna notizia di reato a carico della A.A.,
la mancata indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile, la
mancata preventiva indicazione della natura dei documenti da sequestrare (il che
configurerebbe un mero e illegittimo sequestro esplorativo); argomentava il
carattere non esplorativo del sequestro in danno della A.A. (in relazione a una
richiesta di assistenza giudiziaria internazionale proveniente da autorità giudiziaria
svizzera; ad annotazione 24.9.2013 della Guardia di finanza su riferita anomala
gestione dei fondi in progetti di cooperazione con la Cina ed a informativa dello
stesso Corpo di polizia di Ferrara relativa ad attività della medesima A.A.; alla
misura cautelare personale adottata nei confronti del B.B. dall’autorità giudiziaria di
Ferrara per appropriazione di 3.170.000 euro prelevati da un finanziamento dello
Stato italiano all’Iraq) nonché la pertinenzialità della documentazione sequestrata a
tali ipotesi di reato, per la necessità di ricostruire le attività ed i rapporti intercorsi
tra le parti coinvolte nella vicenda ed i loro sodali.

2. Nell’interesse della A.A. ha proposto ricorso il difensore che, premessa
una ricostruzione in fatto della vicenda (e precisato che il decreto di sequestro
sarebbe stato motivato con il mero richiamo a annotazione del 7.5.2014, poi non
trasmessa al Tribunale), enuncia unico motivo di “violazione di legge per carenza e
palese illogicità della motivazione”, perché il decreto originario si sarebbe limitato
ad indicare le norme incriminatrici asseritamente violate, “con la scarna e
altrettanto generica enunciazione delle condotte”, mentre sarebbe solo assertiva
l’affermazione del Tribunale sulla pertinenzialità della documentazione sequestrata,
mancando anche nel verbale di sequestro e nella successiva sua convalida alcuna

ex artt. 416 c.p., 81 e 319 c.p., 3 e 4 legge 146/2006 (pendente pure nei confronti

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2

corrispondente indicazione relativa al valore probatorio dei singoli atti sequestrati in
relazione alla finalità delle indagini. In particolare gli elementi afferenti la A.A.
sarebbero nelle informazioni di polizia dichiaratamente solo notizie definite
confidenziali e riconducibili alla disciplina delle fonti anonime.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso avverso il provvedimento con il quale il Tribunale ha deliberato

325). Come insegnato da S.0 sent. 5876 del 28.1.2004, dep. 13.2.2014, in tema di
riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui
soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma
1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di
motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise
norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel
giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di
cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice.
Il motivo di ricorso va pertanto esaminato nei ristretti limiti della assoluta
mancanza di motivazione, risultando diversa da quelle consentite la censura relativa
alla presunta manifesta illogicità della motivazione.
Orbene, il Tribunale ha con espressa e non apparente motivazione escluso la
natura ‘meramente esplorativa’ del disposto sequestro, argomentando le ragioni
che attestano la sussistenza di concrete ipotesi di reato indicate, in termini
sufficienti a dar conto dell’ambito delle indagini e del contenuto degli illeciti
delineati, nei capi di imputazione provvisori e relative alle condotte del Clini quale
ministro e direttore generale del Ministero dell’ambiente nel contesto della concreta
gestione dei piani di cooperazione con Paesi stranieri. Ha altresì spiegato l’effettiva
pertinenza (indicata espressamente dal pubblico ministero nel suo decreto) della
documentazione ricercata ed acquisita presso la A.A., vuoi per l’ambito precisato
del contenuto (volto a ricostruire le commesse incriminate e le vicende – personali
e materiali – afferenti i flussi di denaro e i benefici impropri connessi a tale ambito),
vuoi per i legami personali tra il B.B. e la A.A.e l’indicazione di questa come
possibile beneficiaria di utilità connesse alla irregolare gestione.
La censura difensiva relativa alla natura anonima delle informazioni contenute
nell’annotazione di polizia giudiziaria del 7.5.2014 è doglianza che: non risulta
proposta al Tribunale, attiene al merito, è svolta in termini allo stato assertivi;
pertanto non può essere oggetto di esame in questa sede.

sulla richiesta di riesame è consentito per violazione di legge (artt. 253, 257, 324,

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Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 7.1.2015

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