Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31857 del 13/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31857 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

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i tl 1,3r3 2314

SENTENZA

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sul ricorso proposto da

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Data Udienza: 13/03/2014

il IERE
OP. if

Tahon Sonja Louisa Maurice, nata a Halle (Belgio) il 19/07/2013

avverso l’ordinanza del 06/05/2013 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Torre Annunziata;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio dell’ordinanza impugnata con restituzione degli atti al giudice di
merito.

RITENUTO IN FATTO

1. La sig. Tahon Sonja Louisa Mauricette propone, per il tramite del
difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del 6 maggio
2013 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre

Annunziata ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta
avverso il decreto penale di condanna n. 920/2012 emesso nei suoi confronti il
29 maggio 2012 per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, d.l. 463/83.
1.1. Con unico motivo di ricorso eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed
e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt.. 460, comma 3,
e 451, comma 1, cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione.
Deduce, a tal fine, che il decreto penale le era stato notificato il 23 febbraio
2013, e non il 19 dicembre 2012, come erroneamente indicato nella gravata
ordinanza, sicché tempestiva era stata l’opposizione proposta 1’8 marzo 2013 (e

2.11 Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento
del ricorso, con conseguente annullamento, senza rinvio, del provvedimento.
Osserva, al riguardo, che il termine iniziale per poter proporre l’opposizione
avrebbe dovuto computarsi dal 10° giorno successivo al deposito dell’atto
nell’ufficio postale, effettuato il 13/02/2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.11 ricorso è fondato.
Il decreto penale di condanna di che trattasi è stato trasmesso per la notifica
a mezzo posta mediante raccomandata n. 779410608726 del 25 gennaio 2013.
Il 28 gennaio 2013, attesa la temporanea assenza dell’imputata, l’atto è
stato depositato presso l’ufficio postale di Sant’Agata ai sensi dell’art. 8, comma
2, legge 20 novembre 1982, n. 890.
Lo stesso giorno risulta spedito l’avviso di deposito a mezzo raccomandata;
non è presente in atti il relativo avviso di ricevimento.
Dal 28 gennaio 2013, dunque, l’atto risultava giacente presso l’ufficio
postale, sicché, ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 4, legge 890/1982, cit., la notifica
all’imputata avrebbe dovuto ritenersi formalmente perfezionata il 7 febbraio
2013.
Sennonché, la ricorrente deduce di aver preso cognizione del decreto il 26
febbraio 2013, come da timbro dell’ufficio postale di Sant’Agata apposto sulla
busta contenente il decreto.
Sotto altro profilo, non v’è certezza della data in cui la stessa ha avuto
conoscenza effettiva del deposito dell’atto presso l’ufficio postale.
Non è nemmeno chiaro perché il giudice, nella sua ordinanza, affermi che il
decreto penale era stato notificato il 25 marzo 2013 e l’opposizione presentata
addirittura il 13 febbraio 2013, lo stesso giorno, cioè, in cui l’ufficio postale dava

2

non il 13 febbraio 2013, come pure erroneamente indicato nell’ordinanza).

atto delle persistente giacenza del plico e con un mese di anticipo rispetto alla
(erronea) data di notifica del decreto.

4. Non è dunque chiaro quando la ricorrente abbia avuto effettiva
conoscenza del decreto.
Il principio della necessaria conoscenza effettiva del decreto penale di
condanna, quale ricavabile dall’art. 460, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., sul
punto, Corte Cost.le, sentenza n. 504 del 18 novembre 2000 che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in

non sia possibile effettuare la notificazione nel domicilio dichiarato ai sensi
dell’art. 161, cod. proc. pen.), impone al giudice di non arrestarsi di fronte alla
regolarità formale della notifica dell’atto (tanto più se effettuata a mezzo posta e
con le modalità sopra indicate) ma di compiere, in caso dì deduzione supportata
da un principio di prova, ogni necessaria verifica finalizzata a privilegiare
sempre, nel dubbio, la conoscenza effettiva del provvedimento rispetto alla sua
conoscibilità formale (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 3564 del 12/01/2012, Amendola,
Rv. 252669; Sez. 3, n. 17761 del 12/04/2006, Ricci, Rv. 233641; Sez. 3, n.
5920 del 21/01/2014, Lisotti, Rv. 258919).
Nel caso in esame, gli elementi addotti dalla ricorrente per indicare la data
di effettiva conoscenza dell’atto (26/02/2013, come da timbro postale impresso
sulla busta) erano sufficienti a insinuare il dubbio, sia perché provenienti dallo
stesso ufficio postale incaricato della notifica del decreto, sia perché non
contraddetti da elementi di sicura valenza contraria quale avrebbe potuto essere,
a questo punto, la data di ricezione dell’avviso di deposito del decreto spedito il
28 gennaio 2013.
Nè l’impugnata ordinanza è di aiuto, essendo inficiata da evidenti errori sulle
date che non consentono di ricostruire il percorso motivazionale seguito dal
Giudice.
Ne consegue che l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso il 13/03/2014

cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna anche nel caso in cui

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