Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31856 del 13/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 31856 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Amodio Fausto, nato a Napoli il 27/02/1972

avverso l’ordinanza del 05/04/2013 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Torre Annunziata

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale

, che ha

concluso chiedendo l’annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Fausto Amodio ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per la
cassazione dell’ordinanza del 5 aprile 2013 con la quale il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato inammissibile, perché
tardiva, l’opposizione proposta il 2 aprile 2013 avverso il decreto penale di

Data Udienza: 13/03/2014

condanna n. 1166/2012 emesso nei suoi confronti il 31 agosto 2012 per il reato
di cui agli artt. 19, comma 3, lett. e), 30, comma 1, legge 6 dicembre 1991, n.
394.
1.1. Con unico motivo di ricorso eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett.

c),

cod. proc. pen., violazione degli artt. 157, comma 8, 161, 168 e 171, lett. c), d),
ed f), cod. proc. pen., in relazione all’art. 178 cod. proc. pen., e violazione
dell’art. 670 cod. proc. pen..
1.2.Deduce, al riguardo, che il termine entro il quale avrebbe potuto
proporre opposizione iniziava a decorrere dal 23 marzo 2013, giorno in cui aveva

1.3. In alternativa avrebbe dovuto ritenersi valida l’opposizione perché la
procedura di notificazione del decreto era viziata da nullità sotto vari profili.
1.4.In particolare, avendo l’ufficiale giudiziario provveduto alla notifica del
decreto ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., eccepisce che:
1) prima di procedere al deposito dell’atto presso la casa comunale, e alla
conseguente affissione alla porta di casa dell’avviso del deposito, l’ufficiale
giudiziario avrebbe dovuto eseguire un secondo accesso all’abitazione
secondo quanto previsto dall’art. 157, comma 7, cod. proc. pen., e non risulta
che ciò sia avvenuto;
2) la relazione di notifica del decreto penale non reca la data in cui sarebbe
stata effettuata l’affissione dell’avviso sulla porta della sua abitazione ed è
priva, in violazione dell’art. 171, lett. c), cod. proc. pen., della sottoscrizione
dell’ufficiale giudiziario che l’aveva eseguita;
3) l’avviso di ricevimento dell’invio postale relativo all’avviso di deposito
presso !a casa comunale dell’atto da notificare non indica !e ragioni per le
quali non si era potuto procedere alla materiale consegna dell’avviso, né, ove
la mancata consegna fosse stata conseguente alla temporanea assenza del
destinatario, è indicato – in violazione dell’art. 171, lett. f), cod. proc. pen. se l’addetto aveva provveduto ad affiggere l’avviso di deposito o a immetterlo
nella cassetta della corrispondenza;
4) in ogni caso la notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso il
difensore ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. (nullità ai sensi dell’art. 171,
lett. d), cod. proc. pen.).
In costanza di tali nullità ed irregolarità il giudice avrebbe dovuto quanto
meno disporre il rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 157, comma 5, cod. proc.
pen. o, in ogni caso, ritenerla tardiva ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., o
revocare il decreto ai sensi dell’art. 460, comma 4 0 , cod. proc. pen..

2.11 Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento
del ricorso, con conseguente annullamento, senza rinvio, del provvedimento.
2

ritirato l’atto presso il Comune di Sant’Anastasia.

Osserva, al riguardo, che, a fronte delle irregolarità che avevano connotato il
procedimento di notificazione, il termine iniziale per l’opposizione avrebbe dovuto
computarsi dal giorno del ritiro dell’atto, il 23 marzo 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.

1) nei confronti dell’Amodio fu emesso decreto penale di condanna il 31
agosto 2012;
2) 1’8 febbraio 2013 l’ufficiale giudiziario incaricato della notifica del decreto
effettuò l’accesso presso l’abitazione del ricorrente e, non trovandovi né questi,
né alcuna delle persone indicate dall’art. 157, comma 1, cod. proc. pen.,
procedette, ai sensi del successivo art. 157, comma 8, al deposito dell’atto nella
casa comunale, con affissione dell’avviso alla porta e invio dell’avviso di deposito
mediante raccomandata n. 76486721525-4 dell’11/02/2013;
3)

l’atto da notificare fu depositato presso l’ufficio postale di Noia il

14/02/2013;
4) sulla cartolina dell’avviso di ricevimento della raccomandata è stata
apposta l’attestazione del mancato ritiro dell’atto entro 10 giorni, senza che però
risulti con certezza quale fosse la data di recapito dell’avviso, né se e a chi sia
mai stato consegnato, e con quali modalità;
5) inoltre, non risulta esser mai stato effettuato alcun accesso presso il
luogo di lavoro dell’Amodio, né che sia stato effettuato un ulteriore accesso
presso l’abitazione ai sensi dell’art. 157, comma 7, cod. proc. pen.

5. Giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa
Suprema Corte,

«il ricorso alla procedura di notificazione all’imputato

attraverso il deposito dell’atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori
adempimenti previsti dall’art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., è possibile
solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate
dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante
consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il
luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa. L’omissione di tali adempimenti
determina la nullità della notifica a norma dell’art. 171, lett. d), cod. proc. pen.
che, inficiando il procedimento della “vocatio in ius”, ha carattere assoluto ai
sensi dell’art. 179 stesso codice» (Sez. 1, n. 40204 del 29/09/2010, Manzari,

3

4.Dall’esame degli atti risulta che:

Rv. 248462; Sez. 6, n. 9183 del 28/01/2004, Cazzetta, Rv. 229445; Sez. 6, n.
11478 del 27/10/1997, Nardelli, Rv. 209219).
Si tratta di insegnamento che, a sua volta, esprime il principio della
necessaria conoscenza effettiva dell’atto quale ricavabile dall’art. 460, comma 4,
cod. proc. pen. (cfr., sul punto, Corte Cost.le, sentenza n. 504 del 18 novembre
2000 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 4, cod.
proc. pen., nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di
condanna anche nel caso in cui non sia possibile effettuare la notificazione nel
domicilio dichiarato ai sensi dell’art. 161, cod. proc. pen.).

imposto dall’art. 157, comma 7, cod. proc. pen, né ha riferito alcunché circa
l’eventuale luogo di lavoro abituale del ricorrente; sotto altro profilo, inoltre,
anche ai fini del computo del termine entro il quale poter proporre tempestiva
opposizione, non risulta se, quando e a chi, sia stato consegnata la
raccomandata n. 76486721525-4 dell’11/02/2013 contenente l’avviso di
deposito dell’atto presso la casa comunale.
La notificazione del decreto penale è dunque insanabilmente nulla; ne
consegue che deve ritenersi valida, come data di riferimento, quella in cui risulta
il ritiro dell’atto presso il Comune di Sant’Anastasia, da parte del ricorrente, non
sussistendo elementi certi dai quali poter desumere una diversa data anteriore e,
quindi, la non tempestività dell’opposizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso il 13/03/2014

Nel caso in esame, l’ufficiale giudiziario non ha effettuato il secondo accesso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA