Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31854 del 19/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31854 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIONISI FRANCO N. IL 23/12/1930
avverso la sentenza n. 3129/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Ge,nerale in persona del Dott. FILA._ e 4_0 AtLa
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che ha concluso per &
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 29/9/2010, dichiarava Franco
Dionisi colpevole del reato ex artt. 81 cod.pen. e 2, d.Lvo 463/83, perché,
nella sua qualità di legale rappresentante della Printing Service Italia s.r.I.,
aveva omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali
novembre 2005; lo condannava alla pena di mesi 5 e giorni 20 di
reclusione ed euro 500,00 di multa.
La Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse dell’imputato, ha confermato il decisum di prime
cure.
Propone ricorso per cassazione il Dionisi personalmente, eccependo la
violazione e la errata interpretazione delle norme di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
IL ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in
capo al prevenuto.
La Corte distrettuale, a seguito di una compiuta disamina delle
emergenze istruttorie, puntualmente richiamate ( deposizione teste
Petrella, funzionario INPS), ha rilevato come dai modelli DM10, trasmessi
dal Dionisi all’ente previdenziale, risulti provata la corresponsione da
parte dell’imputato delle contribuzioni ai suoi dipendenti; documenti,
questi, che hanno natura ricognitiva della situazione debitoria ivi esposta,

operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, dal gennaio 2005 al

tale che, in assenza di elementi di segno contrario, possono essere
valutati come prova piena dell’effettiva predetta corresponsione delle
retribuzioni ( ex multis Cass. 4/3/2010, n. 14839 ): nella specie, il Dionisi
in detti modelli ha attestato il versamento delle retribuzioni, né ha mai

Va, peraltro, osservato che il motivo di annullamento, formulato in
ricorso, è assolutamente generico, in quanto privo di indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto, a sostegno della
denunciata violazione.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Dionisi abbia proposto il ricorso senza versare in colpe nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento di una somma, in favore della Cassa
delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti,
nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 19/6/2014.

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Il consigliere estensore

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Santi Ga zara

Il Presidente
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

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dott.

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addotto elementi di segno contrario.

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