Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31851 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31851 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Sarnataro Eduardo, n. a Pozzuoli il 31/03/1979 ;
Sarnataro Salvatore, n. a Pozzuoli il 05/12/1971 ;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data 28/02/2012 ;
visti g li atti, il provvedimento denunziato e il ricorso ;
udita la relazione svolta dal consi g liere Gastone Andreazza ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
g enerale NALL , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/02/2012 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la
sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli, di condanna di Sarnataro
Eduardo e Salvatore alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa
per il reato di cui all’art. 349 c.p. in relazione alla violazione di si g illi apposti a
manufatto abusivo.

Data Udienza: 05/06/2014

2. Con un unico motivo di ricorso gli imputati Sarnataro lamentano, con un
primo motivo, la illogicità e contraddittorietà della motivazione anche rispetto ad
atti del procedimento; deducono che laddove la Corte ha ritenuto che i sigilli
fossero stati collocati alla presenza dei due Sarnataro, la stessa ha confuso il
verbale relativo all’intervento dell’ 1/04/2005 con quello del 04/06/2005; dalla
lettura del verbale dell’1/04/2005 si evince che la custodia di quanto in

mentre nulla è detto circa la presenza del fratello Eduardo; d’altra parte questi è
stato sì nominato custode ma solo rispetto al verbale di apposizione dei sigilli del
04/06/2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente rilevato che con l’atto di appello i ricorrenti avevano
unicamente lamentato, in prima battuta, che alla data dell’accertamento del
04/06/2005, il sequestro del 01/04/2005 non operasse più non essendo
intervenuti apposita convalida e, comunque, autonomo decreto di sequestro e, in
subordine, che fossero state illegittimamente negate le circostanze attenuanti
generiche ed irrogata una pena eccessivamente afflittiva.
Ne consegue che il motivo di doglianza sollevato col presente ricorso,
fondamentalmente afferente, invece, alla mancanza di consapevolezza della
apposizione dei sigilli e alla estraneità rispetto alla violazione degli stessi, è,
laddove pertinente a violazione di legge, inammissibile ex art.606, comma 3,
c.p.p. in quanto dedotto per la prima volta.
In ogni caso, ove la doglianza venga riguardata sotto il profilo del difetto
motivazionale, la Corte territoriale ha correttamente riaffermato la
consapevolezza di Sarnataro Eduardo della presenza dei sigilli e della loro
violazione ove si consideri che la sentenza del Tribunale, richiamata da quella
d’appello, ha precisato come questi fosse stato presente all’interno del manufatto
sia alla data del 01/04/2005 di apposizione dei sigilli sia al momento del
04/06/2005 mentre era intento a svolgere attività edili.
Quanto a Sarnataro Salvatore, il ricorso, limitandosi ad affermare che la custodia
di quanto in sequestro venne affidata solo a questi e non ad Eduardo, non solo
non appare proporre alcuna specifica censura ma risulta anzi indirettamente
confermativo della correttezza delle conclusioni della sentenza impugnata che

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sequestro è stata affidata al solo Sarnataro Salvatore che ha firmato l’atto

proprio sulla base della qualità dello stesso di custode ne ha confermato la
responsabilità.

4. L’inammissibilità del ricorso, oltre ad impedire la formazione di un valido

rapporto di impugnazione con conseguente preclusione della possibilità di
rilevare e dichiarare a norma dell’art. 129 c.p.p. le cause di non punibilità, e

impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). comporta la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 5 giugno 2014

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segnatamente, la prescrizione maturata successivamente alla sentenza

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