Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31847 del 10/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31847 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIORI ANGELO N. IL 13/10/1957
avverso la sentenza n. 1162/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G
Q-Q&-e ■
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. Rd.,2– 2.e—eec%40( ■

Data Udienza: 10/04/2014

Ritenuto in fatto

Con sentenza emessa in data 30 novembre 2012 il GUP presso il Tribunale di Brescia dichiarava
Giori Angelo colpevole dei reati di cui agli artt. 73 co. 1 ed 1 bis DPR 309/90 (perché deteneva per
lo spaccio e cedeva a Ferronato Claudio e Barsoi Alessandro, imputati in procedimento connesso,
kg. 50 di marijuana aventi un titolo di purezza del 2,4% pari a gr. 1.200.00 di principio attivo in

spaccio, presso la propria abitazione, kg. 44.875 di marijuana, aventi un titolo di purezza del 2,4%
pari a gr. 1.077.00 di principio attivo, nonché gr. 0.855 di cocaina, aventi un titolo di purezza del
23,5% pari a gr. 0,208 di principio attivo, e gr. 4.560 di hashish, aventi un titolo di purezza del 4,1%
pari a gr. 0,187 di principio attivo in Vorbano in data 10 settembre 2011), 10 1. 497/74 (perché
illegalmente deteneva presso la propria abitazione una pistola mitragliatrice Sten MK2, 25 cartucce
calibro 9 parabellum marca Fiocchi, 33 cartucce calibro 9 parabellum marca MFT e 25 cartucce
calibro 9 parabellum marca Sellier & Bello in Vorbano in data 10 settembre 2011), 10 e 14 1.
497/74 e 23 1. 10/75 (perché illegalmente deteneva presso la propria abitazione una pistola marca
Beretta mod. 98 F. con matricola obliterata, un revolver mod. 357 Magnum con matricola obliterata
ed una pistola a tamburo), 697 c.p. (perché deteneva presso la propria abitazione 94 cartucce calibro
38 special, 120 cartucce calibro 357 magnum, 25 cartucce calibro 9×21 senza averle denunciate
all’Autorità competente in Vorbano in data 10 settembre 2011) ed art. 648 c.p. (perché, al fine di
procurarsi un profitto acquistava o comunque riceveva il revolver suddetto privo di marca e
matricola proveniente dal delitto di illecita produzione e commercializzazione di arma comune da
sparo in Vorbano in data 10 setembre 2011) (rispettivamente capi a,b,c,d,e,g dell’imputazione).
Riconosciuta la continuazione tra i reati di cui ai capi a) e b) e quelli oggetto della sentenza del
GUP presso il Tribunale di Padova del 4 ottobre 2012, ed altresì tra i reati di cui ai capi e), d), e), g),
ritenuta la contestata recidiva, ed applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni
due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per i reati di cui ai capi a) e b) a titolo di aumento per la
continuazione sulla pena irrogata dalla sentenza del GUP di Padova ed alla pena di anni quattro e
mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.334.00 di multa con riguardo ai reati di cui ai capi
c), d), e), g). Poneva a carico dell’imputato le spese processuali dichiarandolo, inoltre, interdetto in
perpetuo dai pubblici uffici e sospeso dalla potestà genitoriale. Ordinava la confisca e distruzione
dello stupefacente sequestrato nonché la confisca delle somme di euro 112.690,00 ed euro 650.00 in
sequestro.
In particolare il giudice di prime cure riteneva sussistente la responsabilità dell’imputato in
relazione ai fatti a lui ascritti sulla base del verbale di arresto e delle risultanze dell’istruttoria dalle

Desenzano del Garda in data 10 settembre 2011), 73 co. 1 bis DPR 309/90 ( perché deteneva per lo

quali è emerso che il nucleo operativo dei Carabinieri di Cittadella in data 10 settembre 2011,
mentre procedeva ad attività di monitoraggio, sorprendeva il Gioria ed altri due soggetti intenti a
scaricare, con frenesia, da un’Ape Piaggio ed a caricare su un Furgone Fiat alcuni grossi tubi di
plastica all’interno dei quali, gli stessi Carabinieri rinvenivano circa 5 Kg di sostanza stupefacente
per ciascun tubo. A bordo dell’Ape veniva poi trovati altri tre tubi anch’essi contenenti 5 Kg.
cadauno di marijuana suddivisi in sacchi (per un totale di 50 Kg). Successivamente, estesa la

Kg di marijuana, 5 sacchi contenenti ciascuno 1 Kg di marijuana, un sacco di carta da pacchi aperto
contenente 2 Kg di marijuana, 4,8 gr. di hashish ed 1,1gr. di cocaina oltre a numerose armi (così
come sopra indicato).
La successiva consulenza tecnica disposta dal PM consentiva di accertare che la sostanza rinvenuta
nei tubi aveva un peso di 50 kg. complessivi e conteneva principio drogante di
tetraiderocannabinoidi pari a 2,4 per complessivi 1.200,00 gr. di marijuana pura.
Proposto appello, la Corte di Appello di Brescia confermava in toto l’impugnata sentenza e
condannava l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione per i seguenti
motivi:
1) Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 73 co. 1 ed 1 bis DPR 309/90 ed
inosservanza dell’art. 649 c.p.p. In sostanza la difesa sostiene, quanto al reato di cui al capo b),
che la sostanza stupefacente di cui ai capi a) e b) fosse quella in relazione alla quale il Giori era
già stato giudicato dal GUP di Padova per una vicenda di importazione dalla Spagna di un
carico di marijuana. A detta della difesa, infatti, poiché non risulta che il Giori abbia
partecipato ad altri episodi di importazione è “piuttosto agevole” ricavare che la sostanza
stupefacente oggetto del presente procedimento sia parte del quantitativo importato dalla
Spagna per il quale l’imputato è già stato giudicato. Orbene sostiene il difensore che l’art. 73
DPR delinea una fattispecie a condotte alternative, tutte tra loro fungibili ed equivalenti, di
talché la commissione di più di una delle stesse costituisce un unicum inscindibile e, quindi,
un’unica violazione di legge. Dunque, secondo l’assunto difensivo, che i fatti contestati al capo
b) costituiscono una duplicazione delle condotte già giudicate dal GUP di Padova con
conseguente violazione del ne bis in idem. In proposito il giudice di appello, conformemente a
quanto affermato nella sentenza di primo grado, ha ritenuto le condotte di cui ai capi a) e b)
diverse sul piano ontologico, cronologico e psicologico rispetto a quella di importazione e
trasporto dalla Spagna della sostanza stupefacente de quo. Ciò, però, nota il ricorrente è
condivisibile solo con riguardo alla condotta di cui al capo a) e non in relazione a quanto
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perquisizione alla presunta abitazione del Gioria, i Carabinieri rinvenivano 20 sacchi contenenti 46

contestato al capo b) dell’imputazione. In quest’ultimo caso, infatti, afferma la difesa, la
contestazione attiene la detenzione in un locale nelle disponibilità dell’imputato di un certo
quantitativo di sostanza stupefacente e ciò è inscindibile rispetto al trasporto: in altri termini la
detenzione sarebbe non una condotta diversa e successiva ma solo l’ulteriore evolversi del
trasporto stesso. Poiché nel concetto di trasporto è insita l’idea della detenzione, non essendo
possibile un trasporto senza la disponibilità materiale di quanto si porta, si deve concludere che

violazione della norma incriminatrice. La Corte territoriale, però, invece di prosciogliere
l’imputato in relazione al capo b) ha ritenuto che la detenzione in esame fosse determinata da
una serie di nuovi atti di volontà e, quindi, da considerarsi condotta distinta rispetto a quella per
la quale il Gioria era già stato giudicato.
2) Vizio di motivazione ed inosservanza di una norma processuale prevista di inutilizzabilità in
relazione all’art. 438 c.p.p. In sostanza la difesa nota che il giudice di prime cure ha assolto
l’imputato con riguardo al capo O inerente al possesso di una pistola marca Beretta e di un
revolver marca Smith risultati rubati a tale Bianchi Albino nel 1989 ritenendo che il momento
consumativo del reato de quo debba individuarsi, ai fini della prescrizione, in assenza di una
prova certa, nell’immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto della
ricettazione. Con riguardo al capo g) inerente un revolver replica della pistola Colt Frontier,
invece, il GUP ha, a parere della stessa difesa ingiustificatamente, condannato il Giori’ La
Corte di Appello ha, poi, confermato tale decisione nonostante il profilo avesse formato oggetto
di specifico motivo di appello. Nell’appello, infatti, il difensore del Giori aveva già evidenziato
che dalla consulenza tecnica in atti era emerso che l’arma in questione, pur essendo stata
assemblata in modo raffinato, non aveva mai sparato un colpo ed ha una limitata capacità
offensiva: in particolare, essendo la stessa priva di un congegno di espulsione dei bossoli, è
necessaria la rimozione manuale dei bossoli eventualmente esplosi prima di ricaricare l’arma.
Da ciò la difesa ricava che l’attività di illecito reperimento della pistola in questione debba
collocarsi anteriormente al 1989, cioè alla data in cui lo stesso imputato si procurò le suddette
due pistole sottratte a Bianchi Albino e perfettamente funzionanti: secondo l’assunto difensivo,
infatti, il Giori si procurò le suddette due pistole proprio perché la replica della Colt Frontier
non era di agevole utilizzo (un’arma più da collezione che da offesa). Inoltre secondo la difesa
fu direttamente il Giori a rubare le pistole al Bianchi: circostanza questa esclusa dal giudice di
prime cure sulla base delle SIT rese dalla persona offesa non utilizzabili, sempre secondo la
difesa, in quanto inserite nel fascicolo del giudizio in data 6 novembre 2012 dopo che vi era già
stata ordinanza di ammissione al rito abbreviato (in data 31 luglio 2012). Sul punto, però, si
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trasporto e detenzione costituiscono un unicum incidibile e, quindi, determinano un’unica

lamenta il ricorrente, la Corte di appello non ha fornito alcuna effettiva spiegazione dicendo che
tale inserimento aveva determinato una semplice irregolarità sicché correttamente il giudice di
prime cure ha utilizzato tali SIT ed esse convincono che il Giori non possa ritenersi autore del
furto. Così facendo la Corte territoriale, ad avviso della difesa, avrebbe violato una norma
processuale prevista a pena di inutilizzabilità: l’art. 438 che sancisce il diritto dell’imputato che
scegli l’abbreviato ad essere giudicato esclusivamente in base agli atti presenti al momento della

questa stessa Corte di legittimità in base al quale “la richiesta di rito abbreviato formulata
dall’imputato comporta l’accettazione del giudizio “allo stato degli atti” e rappresenta il limite
oltre il quale il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni, ferme
restando le possibilità di integrazione istruttoria dell’interrogatorio dell’imputato e del ricorso
ai poteri d’ufficio del giudice ai sensi dell’art. 441 co. 5 c.p.p. (cita Cass., Sez. IV, n.
45806/2008 fattispecie in cui sono state ritenute inutilizzabili le dichiarazioni della persona
offesa prodotte dal P.M. dopo l’accoglimento dell’istanza di rito abbreviato da parte del GUP).
Questo inciderebbe anche sulla decisione inerente al capo g) che a noi interessa dal momento
che la Corte di Appello, escludendo che l’autore del furto ai danni del Bianchi potesse essere il
Giori, si è automaticamente preclusa delle censure mosse sul punto nell’atto di appello. In
merito alla questione sollevata riguardo all’anteriorità della detenzione del revolver rispetto alle
pistole di cui al capo f) la Corte territoriale, secondo la difesa, non ha dato alcuna risposta
limitandosi a vuoti giudizi di valore del tipo “può credersi che l’imputato avesse abbandonato
un certo tipo di crimine del quale erano rimaste le sole vestigia, ma lo comprende chiunque che
se vi è vero distacco vi è distacco anche dalle vestigia” ed affermando che il possesso delle armi
fosse ancora funzionale ad altre attività illecite. In questo modo non solo il giudice di seconde
cure ha perpetuato l’errore commesso in primo grado integrante un’inutilizzabilità ma ha anche
determinato un vizio di motivazione della sentenza impugnata: non ha infatti dato alcuna
spiegazione delle ragioni per cui ha escluso che la detenzione del revolver replica fosse
anteriore al 1989 con conseguente estinzione del reato per prescrizione. Difatti, ribadisce la
difesa, il reato in parola si considera commesso nel momento della ricezione del bene mentre del
tutto ininfluente è l’attualità o lo scopo della detenzione.
3) Nullità della sentenza e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle
attenuanti generiche. In sostanza la difesa censura la sentenza di appello nella misura in cui,
nell’escludere l’applicabilità del 62 bis c.p., non ha tenuto in alcun del comportamento
collaborativo del Gic4oN dopo l’arresto avendo egli indicato ai Carabinieri il garage nella sua
disponibilità ove furono ritrovate le armi ed ulteriori quantitativi di droga. Afferma la difesa che
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richiesta del rito. Ciò in aperto contrasto, secondo il difensore, con il principio espresso da

il giudice di seconde cure si è limitato a concludere per l’assenza di elementi di effettiva
meritevolezza sostenendo che “impedisce di riconoscere l’effetto calmieratore delle attenuanti
generiche la considerazione che solo due mesi prima il Gioria era stato arrestato per analogo
fatto di droga”. Circostanza, questa, non vera a detta del difensore che allega l’ordine di
carcerazione per la sentenza emessa dal GUP di Padova da cui non risulta alcuna decurtazione
per la presenza di un presofferto.

Ritenuto in diritto

Il primo motivo di ricorso, inerente l’inosservanza dell’art. 649 c.p.p., è manifestamente infondato.
A ben vedere, infatti, la prima condivisibile soluzione data dalla Corte di Appello è che la marijuana
sequestrata nell’ambito del presente procedimento e quella importata dalla Spagna (in relazione alla
quale il Gioria è già stato giudicato) non appartenessero alla medesima partita. A sostegno di tale
tesi la Corte territoriale richiama, con cognizione di causa e dovizia di particolari, plurimi elementi
a partire dalla distanza temporale tra l’accertamento della detenzione (10 settembre 2011) ed il
trasporto dalla Spagna (28 luglio 2011). Si tratta di un mese e 10 giorni il che osta con il fatto che
della sostanza ritrovata presso il garage del Gioria, sito in un edificio adibito a civile abitazione,
nessuno coinquilino si fosse accorto: stante il fatto che la stessa, di ingente quantità, mandava un
odore penetrante che subito i Carabinieri ebbero modo di riconoscere. Ne desume la Corte
territoriale, in maniera del tutto logica, che quella droga era stata li nascosta da pochissimo tempo
altrimenti i titolari degli adiacenti garage se ne sarebbero accorti.
Solo per completezza, poi, il giudice di seconde cure precisa che anche volendo ritenere che si
trattasse di parte del quantitativo importato dalla Spagna comunque le due condotte di trasporto e di
detenzione sarebbero, nel caso di specie, da considerarsi separate e, dunque, tali da concorrere.
Difatti, pur ammettendo che dopo il trasporto il Giori abbia deciso, con atto di volontà da collocarsi
intorno al 28 luglio 2011, di accantonare 100 kg della sostanza trasportata e di non
commercializzarli, è pur sempre vero che dopo più di un mese torna ad interessarsi alla sostanza
accantonata con un atto di volontà che, per lo iato temporale intercoso, deve considerarsi
psicologicamente autonomo rispetto al predetto. Nota la Corte, e l’osservazione non è peregrina,
che “si tratta di una serie di nuovi atti della volontà autonomi rispetto ai precedenti, intervenuti
dopo una cesura logica e con i quali non possono essere confusi”. Orbene in siffatto quadro va
collocata l’affermazione conclusiva del giudice di seconde cure cui la difesa si appiglia per
sostenere l’erronea valutazione sul punto in esame decontestualizzandola, però, da tutte le
precedenti, logiche osservazioni contenute nell’impugnata sentenza così come sopra richiamate.
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t

Ar

Dice, infatti, la Corte di appello che, sia vera l’una o l’altra tesi, comunque deve ritenersi corretta la
ritenuta inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 649 c.p. ( in sostanza non c’è alcuna violazione
del ne bis in idem trattandosi di due fatti diversi).
Peraltro ciò appare del tutto conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il
quale

“in materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, in presenza di

più condotte riconducibili a quelle, tipiche, descritte dall’art. 73 del dpr n.309/90, quando unico è il

perdono la loro individualità e vengono assorbite nell’ipotesi più grave. Quando invece le differenti
azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono
distinti reati concorrenti materialmente” (vedi Cass. Sez. VI, n. 230/2000 che ravvisato il concorso
materiale tra coltivazione, detenzione e cessione della stessa sostanza stupefacente poste in essere
con un apprezzabile intervallo di tempo)
Al pari infondata appare la censura secondo la quale le SIT rese dal Bianchi sarebbero inutilizzabili
in quanto l’imputato era stato ammesso al rito abbreviato già dal 31.07. 2012 mentre le Sit del
06.07.2012 risultano inserite nel fascicolo del giudizio solo in data 16 novembre 2012: dunque
trattandosi di atto pervenuto dopo l’ammissione del rito sarebbe inutilizzabile. Difatti l’art. 438
c.p.p. si limita ad affermare che il giudice dell’abbreviato decide, di norma, allo stato degli atti
presenti nel fascicolo al momento in cui si svolge il giudizio ma non indica una tempistica precisa
circa l’inserimento degli stessi. Di talché l’eventuale ritardato inserimento non viola alcun divieto
probatorio mancando un’espressa previsione di legge in tal senso: ne consegue che quanto ricordato
dalla difesa non integra un’ipotesi di inutilizzabilità ma al più un’irregolarità, come del resto
sostenuto dalla Corte territoriale che già si era pronunciata sul punto a seguito di specifico motivo di
appello.
Quanto poi alla presunta detenzione dell’arma di cui al capo g) in epoca antecedente al 1989, cioè
alla data in cui il Giori si procurò le due armi di proprietà del Bianchi, la ricostruzione avanzata
dalla difesa (secondo la quale l’imputato si era procurato la revolver in esame prima delle due
pistole del Bianchi in quanto, essendo la prima non perfettamente funzionante, era stata per lui
necessario procurarsi le seconde) appare smentita dalle stesse dichiarazioni del Giori riportate anche
nella sentenza di appello. Egli stesso, infatti, ha dichiarato che l’arma se l’era fatta costruire proprio
per commettere reati contro il patrimonio: in particolare, nota la Corte, per confondere i
riconoscimenti utilizzando una Colt. Dunque la ricostruzione della difesa appare priva di
fondamento nella misura in cui il fatto che la revolver di cui al capo g) non funzionasse in maniera
agevole di per sé non implica che la stessa dovesse essere stata acquistata prima di quelle del
Bianchi (o addirittura rubata direttamente allo stesso per rispondere ad una necessità urgente)
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fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori

perfettamente funzionanti e da esse sostituita: essa infatti poteva essere finalizzata più che ad uno
scopo offensivo ad uno scopo distrattivo come dimostrato dal fatto che la stessa non ha mai sparato
un colpo ed il Giori, avendola appositamente fatta costruire, era perfettamente a conoscenza dei sui
limiti ab origine.
Infine va rigettata anche la terza censura inerente la mancata applicazione delle attenuanti
generiche. Come è noto, infatti, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale

specie, logicamente ed adeguatamente motivata, è sottratta al sindacato di questa Corte involgendo
aspetti di merito il cui apprezzamento è riservato al giudice di primo e secondo grado.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 1

D aprile 2014.

come pure l’applicazione delle circostanze attenuanti od aggravanti, qualora, come nel caso di

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