Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31845 del 06/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31845 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUTUGNO STEFANO N. IL 26/10/1956
avverso la sentenza n. 2437/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 06/07/2015
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo con la sentenza impugnata ha
confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Cutugno Stefano
per il reato di sostituzione di persona.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
violazione di legge in merito alla affermazione della penale responsabilità.
3. Risulta, infine, pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dallo stesso
difensore del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’articolo 591, comma 1 lettera d)
cod.proc.pen., per avere il ricorrente rinunciato alla proposta impugnazione.
2. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende (v. Cass. Sez. VII 8 aprile 2013
n. 27573);
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 6 luglio 2015.
mezzo del proprio difensore, lamentando una motivazione illogica e una