Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31843 del 06/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31843 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ASCANIO PAOLO N. IL 01/05/1974
avverso la sentenza n. 417/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
23/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 06/07/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di L’Aquila ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato D’Ascanio Paolo per
i reati di bancarotta fraudolenta e truffa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

una motivazione illogica in merito alla eccessività della pena per la mancata
concessione delle attenuanti generiche nonché della sospensione condizionale
della pena;
– che risulta, altresì, pervenuta memoria integrativa, redatta nell’interesse
dell’imputato, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché la quantificazione della
pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto
allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in
maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il
risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari
elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del
Giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in
relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata
l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla
adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure
intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen.
ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello; nella specie la
Corte territoriale ha espressamente affrontato e motivato in merito alla mancata
concessione delle attenuanti generiche e all’irrogazione di una pena del tutto
conforme ai fatti e alle condizioni soggettive del ricorrente;
– che la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è
dovuta, sulla base della lettura della sentenza, alla mancata richiesta in
proposito contenuta nei motivi di appello (v. pagina 3 della decisione) nonché
sulla base della lettura del codice penale, in relazione all’entità della pena inflitta,
(v. articolo 163 cod.pen.)
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
1

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e

valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore

Così deciso il 6 luglio 2015.

della Cassa delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA