Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31842 del 06/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31842 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSCIGNO NICOLA N. IL 29/10/1971
avverso la sentenza n. 850/2009 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 06/07/2015
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Perugia ha
confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Ruscigno Nicola
per il reato di cui all’articolo 624 bis cod.pen.;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
merito all’ascrivibilità di un furto in un esercizio commerciale nell’ambito della
fattispecie contestata nonché una motivazione illogica in merito alla mancata
concessione delle attenuanti generiche prevalenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, citata nell’impugnata sentenza, il furto nei locali
di un esercizio commerciale viene considerato quale fattispecie rientrante
nell’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 624 bis cod.pen.;
– che, del pari, la mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui
all’articolo 62 bis cod.pen. in regime di prevalenza è assistita da congrua e logica
motivazione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 6 luglio 2015.
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge in