Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31840 del 06/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31840 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JANKOVIC DANIEL N. IL 06/11/1995
NEZIROSKI CIARLI N. IL 01/05/1995
STOJANOVIC DANIELE N. IL 19/09/1995
avverso la sentenza n. 2279/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
04/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 06/07/2015
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato 3ankovic Daniel,
Neziroski Ciarli e Stojanovic Daniele per il reato di furto pluriaggravato;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti
merito alla eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili poiché la quantificazione della
pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto
allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in
maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il
risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari
elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del
Giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in
relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata
l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla
adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure
intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen.
ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 6 luglio 2015.
gli imputati denunciando una violazione di legge e una motivazione illogica in