Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3184 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3184 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 4660/2013 GIyD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del afi te~ I 3/02 2o t Lfr
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza del 13 agosto 2014 il Magistrato di sorveglianza di Novara
respingeva il reclamo proposto dal detenuto Alessio Attanasio, sottoposto al regime
differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., rilevando che le modalità di
effettuazione delle visite mediche sono stabilite dall’amministrazione penitenziaria e
che gli orari di apertura del blindo sono disciplinati dal nuovo regolamento interno

2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato personalmente per chiederne l’annullamento per violazione di legge in
relazione al disposto dell’art. 35-bis ord. pen., comma 5, per avere il giudice deciso
“de plano” in assenza di contraddittorio e senza che fosse stata notificata
l’ordinanza né a lui, né al proprio difensore; inoltre, quanto affermato dal
magistrato di sorveglianza non risolve la tematica posta col reclamo, dal momento
che il regolamento dell’istituto penitenziario deve ottemperare a quanto stabilito col
provvedimento del 7/10/2013, col quale era stato stabilito che il blindo dovesse
chiudersi soltanto all’atto del passaggio di altri detenuti per poi essere riaperto,
mentre in realtà resta chiuso per venti ore al giorno ed egli è stato mantenuto nella
prima camera di detenzione in condizioni di permanente isolamento disciplinare,
sebbene sia un detenuto modello.
3. Con successiva memoria pervenuta in data 24 agosto 2015 il ricorrente ha
segnalato che per mero errore è stata rilevata una causa d’inammissibilità del
ricorso, che, al contrario, è basato su motivi più che fondati; ha dunque chiesto che
gli atti fossero rimessi alla sezione tabellarmente competente.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
1.0sserva il Collegio in primo luogo che il ricorso contesta il provvedimento
impugnato unicamente in riferimento all’orario di apertura del blindo della camera
di detenzione ove è ristretto, mentre non ripropone la tematica relativa alle
modalità di effettuazione di visite mediche. Dagli atti del processo, ed in specie dal
procedimento di notificazione del decreto di fissazione dell’udienza odierna, emerge
che dopo la proposizione dell’impugnazione il ricorrente è stato trasferito presso la
casa circondariale di Sassari, quindi in diverso istituto penitenziario da quello ove si
sarebbero verificate le condizioni detentive denunciate come illegali ed in contrasto
con il provvedimento del magistrato di sorveglianza del 7/10/2013.
Come già affermato da questa Corte, l’interesse ad impugnare, previsto in via
generale dall’art. 568 cod. proc. pen., comma quarto, non può risolversi in una

della casa circondariale ove era ristretto.

pretesa, meramente teorica e formale, all’esattezza giuridica della decisione, senza
riflessi in punto di utilità concreta, dovendo l’impugnazione essere sempre diretta al
conseguimento di un risultato favorevole, che sia anche indirettamente utile al
proponente (Cass. sez. 7, ord. n. 21809 del 18/12/2014, P.M. mil. in proc. Letorri e
altro, rv. 263538).
Deve dunque concludersi che tale emergenza priva il ricorrente di un interesse
concreto ed effettivo ad una pronuncia che rimuova situazione detentiva ormai non

ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

più attuale. Pertanto, secondo quanto prescritto dall’art. 591 cod. proc. pen., il

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