Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31839 del 06/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31839 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUPO PIETRO N. IL 29/03/1985
avverso la sentenza n. 2551/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 24/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 06/07/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha

confermato la sentenza di prime cure nei confronti di Lupo Pietro ritenuto
responsabile del reato di cui all’articolo 494 cod.pen.;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l’affermazione della penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito da un del
tutto generico richiamo ad una violazione dell’articolo 129 cod.proc.pen., senza
la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in
esame, detto vizio dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente;
trattasi, inoltre, di contestazione che passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 6 luglio 2015.

l’imputato, personalmente, denunciando una generica violazione di legge circa

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