Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31838 del 23/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31838 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI GENOVA
nei confronti di:
CUDILLO MICHELE N. IL 07/10/1950
avverso l’ordinanza n. 5556/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
11/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 23/05/2014

Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale, dott. Antonio
Mura, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata.

RITENUTO IN FATTO

convalidava l’arresto in data 10 dicembre 2013 eseguito dalla polizia
giudiziaria nei confronti di Cudillo Michele per furto di uno scaldabagno, di
un filtro cappa, uno sgabello ed un pacco di pile, per un valore complessivo
di 510,69C, sottraendoli dagli scaffali dell’esercizio commerciale “Leroy
Merlin” in Genova.
1.1 II giudice, nel ricostruire la vicenda, riteneva che l’arresto fosse stato
eseguito da un privato, poich4ndagato era bloccato da un sorvegliante e
solo successivamente era intervenuta la polizia giudiziaria, in assenza di
flagranza ed in assenza anche dei presupposti della cd. quasi flagranza, la
quale postula la libertà di autodeterminazione del soggetto, nel conservare
t
su di sé le coselle tracce del reato poco prima commesso e la libera
disponibilità delle stesse.
Poichè nel caso di specie l’indagato era rinvenuto in prossimità della
refurtiva solo a causa della scelta del sorvegliante, in definitiva doveva
ritenersi che l’arresto era stato eseguito da un privato in un caso non
previsto dalla legge, poiché questo è consentito solo in caso di arresto
obbligatorio.
2. Contro l’ordinanza ricorre il procuratore di Genova, deducendo violazione
di legge in relazione all’articolo 382 cod. proc. pen., poiché alla luce dei
principi espressi in casi analoghi da questa Corte la quasi flagranza non
richiede la percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, ma solo la
stretta contiguità tra l’azione dell’arrestato e l’intervento della P.G., sulla
base del controllo, anche indiretto, eseguito da chi si ponga al suo
inseguimento, siano messe le parti lese, gli addetti alla sicurezza o la forza
pubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del procuratore di Genova è fondato.
2

1. Con ordinanza del 26 giugno 2012, il Tribunale di Genova non

2. Il provvedimento impugnato presenta i vizi di legittimità denunziati
dall’organo ricorrente, avuto pure riguardo all’indirizzo giurisprudenziale
espresso da questa Corte circa la non qualificabilità come arresto compiuto
da privato di un intervento non consistente in effettiva coazione.
2.1 Si è infatti ritenuto che l’arresto in flagranza di reato da parte del
privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 cod. proc. pen., si risolve
nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle

destinato ad esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad
invitare di presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia
giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui
all’art. 383 cit, ma in semplice comportamento di denuncia t onsentito a
ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazioitlegge penale (Sez.
4, sent. del 15 dicembre 1999, P.M. in proc. Maaroufi).
3. Nel caso di specie, a fronte della descrizione nel verbale di arresto del
Cudillo di un arresto compiuto dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza
di un furto con destrezza, il provvedimento impugnato qualifica, in maniera
immotivata, la fattispecie come di arresto eseguito da un privato, in quanto
tale illegittimo, in difetto dei presupposti previsti dall’art. 383 cod. proc.
pen..
4.

Né può dubitarsi della condizione di quasi flagranza dell’indagato,

rinvenuto in prossimità della refurtiva.
4.1 La costante giurisprudenza di questa Corte, la “quasi flagranza” che è
caratterizzata, subito dopo il fatto, dall’inseguimento del reo ovvero dalla
sorpresa dello stesso “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia
commesso il reato immediatamente prima”, non implica necessariamente
la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, ma solo
(nella seconda delle due ipotesi descritte dalla norma richiamata)
l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la
successiva sorpresa del presunto autore di esso, con le “cose” o le “tracce”
del reato, e dunque il susseguirsi senza soluzione di continuità dei diversi
eventi, rappresentati dalla condotta del reo e dall’intervento della polizia
giudiziaria. Mentre nulla vieta, ai fini della configurabilità della “quasi
flagranza”, che la sorpresa con le cose o le tracce del reato sia casuale,
piuttosto che conseguente all’attività investigativa dispiegata, occorrendo
solo l’immediata e diretta percezione delle stesse cose e tracce da parte
3

attività procedimentali propri dell’organo di polizia giudiziaria normalmente

della polizia giudiziaria, e del loro collegamento inequivoco con l’indiziato
(Sez. 4, n. 46159 del 16/09/2008, P.M. in proc. Olivieri, Rv. 241756).
5. In conclusione il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio,
perché l’arresto è stato effettuato legittimamente.

P.Q.M.

legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2014
Il consigliere stensore

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, perché l’arresto è stato

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