Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31838 del 06/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31838 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERGARA ALESSANDRO N. IL 05/08/1983
avverso la sentenza n. 2854/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 14/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 06/07/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di L’Aquila ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Vergara Alessandro
per il reato di lesioni personali in danno di Ciciotti Roberto;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una motivazione illogica
in merito alla affermazione della penale responsabilità pur in presenza della
causa di giustificazione della legittima difesa;
– che risulta, infine, depositata memoria difensiva, redatta nell’interesse
dell’imputato con la quale s’insiste per l’accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto i relativi motivi si
sostanziano in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
inaffidabilità delle dichiarazioni della parte offesa, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dal Giudice del merito che ha vieppiù riscontrato le
suddette dichiarazioni con le dichiarazioni testimoniali e con la certificazione
medica in atti e, per altro verso, non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di
questa Corte in tema;
– il Giudicante ha correttamente applicato la costante giurisprudenza di
legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate dall’articolo 192, comma
terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata
da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere
più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni
di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012 n. 41461);
– inoltre, giova rammentare, in punto di diritto e in via generale, come in
tema di ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia
pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo
1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio
di travisamento possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606
cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti
(con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia
stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione
del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n.

merito hanno valutato e logicamente motivato le emergenze processuali
ritenendole inidonee ad affermare l’esistenza dell’invocata scriminante per cui
non v’è alcun vizio deducibile avanti questa Corte di legittimità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 6 luglio 2015.

20395); il che è quanto avvenuto nella specie; inoltre, entrambi i Giudici del

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