Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31837 del 19/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31837 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALMI
nei confronti di:
IDONE DOMENICO N. IL 05/02/1951
avverso l’ordinanza n. 2109/2013 GIP TRIBUNALE di PALMI, del
14/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/s9idfe le conclusioni del PG Dott. A ma -o
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rb)G.4.4″.4

Uditi ensor Avv.;

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Data Udienza: 19/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 14/10/2013 il G.i.p. del Tribunale di Palmi non ha
convalidato l’arresto di Domenico Idone, rilevando che l’illecita attività di
sottrazione di acqua posta in essere da quest’ultimo era stata realizzata con
mezzi fraudolenti, ma non violenza sulle cose, con la conseguenza che per tale
condotta era previsto l’arresto meramente facoltativo in flagranza. Nella specie,
peraltro, il fatto non era caratterizzato da particolare gravità e l’Idone incensurato – non appariva soggetto pericoloso.

per cassazione avverso tale ordinanza, lamentando violazione ed erronea
applicazione degli artt. 380, comma 2, lett. e), 381, comma 2, lett. g) e comma
4, 391, comma 4, cod. proc. pen., in particolare criticando sia la ritenuta
insussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose, sia il giudizio espresso
sulla gravità del fatto e sulla personalità dell’Idone, arrestato poco più di un
mese prima per fatto analogo a quello in contestazione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, in sede di
convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini
previsti dall’art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve
controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia
valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di
ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei
reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che
non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione
questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né
l’apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio
di merito (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230).
Ora, nella specie, l’assunto del provvedimento impugnato, secondo il quale il
furto di acqua in questione non sarebbe stato caratterizzato da violenza sulle
cose, è smentito in modo evidente dal fatto che l’obiettivo dell’alterazione della
registrazione dei consumi è stato perseguito, secondo quanto emerge dai rilievi
della p.g. operante, attraverso l’inserimento nel contatore di un pezzo di ferro
che ha danneggiato l’elica dello strumento di misurazione.
In siffatto contesto fattuale, va ribadito che, in materia di furto, sussiste
l’aggravante della violenza sulle cose qualora il soggetto usi, per commettere il
fatto, energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la
trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione

1

2 I! Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ha proposto ricorso

(di recente, v. Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013 – dep. 10/01/2014, Eufrate, Rv.
257949).
Ne discende, ai sensi dell’art. 380, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., il carattere
obbligatorio dell’arresto in flagranza.
2. Va, da ultimo, ribadito che l’annullamento da parte della Corte di Cassazione
dell’ordinanza di non convalida dell’arresto in flagranza va disposto con la
formula senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una
fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione

provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente
formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (v., ad es., Sez. 3, n. 26207 del
12/05/2010, Camara, Rv. 247706).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma il 19/05/2014

Il Componente estensore

della correttezza dell’operato degli agenti di P.G., mentre l’eventuale rinvio del

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