Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31837 del 06/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31837 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROSPERINI GIANNI N. IL 01/01/1979
avverso la sentenza n. 1655/2009 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
07/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 06/07/2015
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Perugia ha
sostanzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza di prime cure ed
ha condannato Prosperini Gianni per il reato di furto aggravato di un’autovettura
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e
una motivazione illogica riguardo alla mancata qualificazione del fatto quale furto
d’uso, ai sensi dell’articolo 626 n. 1 cod.pen. nonché alla mancata concessione
delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente
infondati i motivi;
– secondo remota ma immodificata giurisprudenza di questa Corte, per la
configurabilità del furto d’uso occorrono due elementi essenziali: il primo
caratterizzato dal fine esclusivo di fare uso momentaneo della “resa sottratta;
l’altro ha carattere oggettivo e concerne la restituzione che, dopo l’uso, deve
essere effettuata.
Tale restituzione deve essere volontaria, e ciò deve presentarsi come
libera attuazione dell’iniziale intenzione di restituire.
Tutte le cause, pertanto, che determinano una coazione alla restituzione,
rendono applicabile il titolo comune di furto, e così pure tutte le cause, anche
indipendenti dalla volontà del colpevole, che impediscono la restituzione(v. a
partire da Cass. Sez. H 7 marzo 1989 n. 9090 fino a Sez. IV 15 dicembre 2006
n. 1045).
Nella specie, secondo l’accertamento in fatto incensurabile avanti questi
Supremi Giudici, la restituzione dell’autovettura era avvenuta per l’intervento dei
Carabinieri che avevano inseguito l’imputato.
– che la mancata concessione delle attenuanti generiche risulta
logicamente e correttamente motivata per cui sfugge al sindacato di legittimità di
questa Corte;
1
(articolo 624, 625 n. 7 cod.pen.);
- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 6 luglio 2015.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al