Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31836 del 10/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31836 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO ANTONINO N. IL 02/09/1967
avverso l’ordinanza n. 1332/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 10/05/2013

Ritenuto:
-che con il provvedimento in epigrafe segnato è stata dichiarata la
inammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta da Antonino
t Russo nei confronti della dott.ssa Anna Adamo, nel procedimento n.
2872/11 r.g. gip Trib. Barcellona P.G.;

ricorso per cassazione eccependo violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione agli artt. 38 e 41 cod.proc.pen.;
– che il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza
permette di ritenere la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale adottata dalla Corte territoriale;
– che come evidenziato dal decidente la dichiarazione di ricusazione ha
carattere rigorosamente formale e deve, pertanto, essere presentata
nella cancelleria del giudice competente a decidere, ex art. 38, co. 3,
cod.proc.pen.; qualora, invece, sia presentata davanti al giudice che
procede si configura come atto irricevibile, in quanto non sussiste alcuna
norma che preveda un atto equipollente alla presentazione della
suddetta dichiarazione presso il giudice ut supra indicato, in virtù della
quale fare derivare un obbligo dei giusici a quibus di trasmettere gli atti al

giudice competente ( Cass. 25/3/2003, n. 13663);
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10/5/2013.

– che avverso detto provvedimento la difesa del prevenuto ha proposto

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