Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31835 del 04/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31835 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRANDI VALERIO N. IL 31/08/1985
RUTIGLIANO CARLO N. IL 18/05/1987
avverso l’ordinanza n. 3698/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/04/2014

Con ordinanza in data 27.4.12 la Corte di Appello di Milano dichiarava
l’inammissibilità dell’appello proposto da FERRANDI Valerio e RUTIGLIANO
Carlo avverso la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Milano,in data 8/3/07,con
la quale i predetti imputati erano stati condannati ciascuno alla pena di anni uno di
reclusione con beneficio della sospensione condizionale ,quali responsabili dei reati
di cui agli artt.588-582-585 CP.e art.4 1. n. 110/75-commessi in data 4.5.20063K’
Avverso detto provvedimento hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i due
imputati.
Il FERRANDI deduce :-la violazione di cui all’art.606 co.1 lett e) CPP. per vizio
della motivazione ed erronea applicazione degli artt.581 e 591 CPP.
A sostegno del gravame evidenzia di avere avanzato in grado di appello richiesta di
assoluzione per la contraddittorietà delle deposizioni testimoniali poste dal primo
giudice a fondamento della ricostruzione del fatto;che in riferimento al reato di
lesioni è stata evidenziata l’assenza di prove della ascrivibilità della condotta illecita
all’imputato; ritenendo carente la prova della responsabilità del medesimo ricorrente
anche in relazione al reato concernente il possesso di armi ,e della partecipazione alla
rissa. Infine rileva di aver censurato il trattamento sanzionatorio e la definizione
delle statuizioni civili,per difetto di motivazione,anche in relazione all’accertamento
del danno.
Analogo ricorso risulta proposto dal RUTIGLIANO,deducendo,in base alle stesse
censure la violazione dell’art.581 e dell’art.591 CPP.
In particolare il ricorrente evidenzia di aver avanzato richieste di assoluzione dai reati
in contestazione per difetto di prove e di aver censurato la definizione della pena e del
giudizio di bilanciamento delle circostanze ,ritenendo eccessiva l’entità della pena
inflitta;inoltre rileva di aver censurato la condanna al risarcimento del danno,in
riferimento ad un punto della motivazione in cui si escludeva il raggiungimento della
prova del danno stesso.

Il PG in Sede ha formulato richiesta di annullamento senza rinvio del provvedimento
di cui si tratta.
La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria.
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I ricorsi risultano dotati di fondamento.
Invero,risulta dal testo dei motivi di appello che gli imputati odierni ricorrenti,hanno
formulato censure di merito inerenti alla valutazione delle risultanze processuali in
base alle quali si era operata la ricostruzione della vicenda che aveva dato luogo alla
contestazione delle ipotesi di reato,per ciascuna delle quali è contestata l’esistenza
degli elementi costitutivi.

FATTO E DIRITTO

PQM
Annulla senza rinvio agli effetti penali l’ordinanza impugnata e dichiara estinti per
prescrizione i reati ascritti ai ricorrentiAnnulla la medesima ordinanza agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al
giudice civile competente per valore in grado di appello.
Roma,deciso in data 4 aprile 2014.

Inoltre risulta formulata censura specifica circa la definizione della pena ,con
contestazione di aggravante ex art.61 n.1 CP .
Analogamente deve rilevarsi che risulta oggetto di censura nei motivi di gravame la
statuizione inerente al risarcimento del danno,secondo quanto esposto nei ricorsi,in
riferimento ad un punto della sentenza appellata.
Deve pertanto rilevarsi che l’ordinanza impugnata è viziata da erronea applicazione
degli artt.581-591 CPP.,non ravvisandosi nella specie l’assoluta genericità dei motivi
di gravame articolati dagli appellanti.
Tuttavia va rilevato che risulta intervenuta l’estinzione dei reati ascritti ai ricorrenti
per decorrenza del termine di prescrizione,che per il delitto risulta decorso alla data
del 4.11.2013,e per la contravvenzione alla data del 4.5.2011.
Consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento de quo agli effetti penali;
per le statuizioni civili va disposto l’annullamento con rinvio al giudice civile
competente per valore in grado di appello.

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