Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31833 del 06/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31833 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENOVESE PIETRO N. IL 28/01/1989
avverso la sentenza n. 1599/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 06/07/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha

parzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza di prime cure che
aveva condannato Genovese Pietro per il reato di furto pluriaggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

una motivazione illogica in merito alla affermazione della penale responsabilità,
alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod.pen. ed
alla eccessività della pena per la mancata concessione delle attenuanti generiche
prevalenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile siccome costituito soltanto da
un del tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione e alla violazione di
legge, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali,
nel caso in esame, detti vizi dell’impugnata decisione sarebbero da ritenere
esistenti e in ogni caso non può questa Corte di legittimità rileggere i fatti
concordemente accertati in entrambi i gradi di merito; nella specie la
motivazione dell’impugnata sentenza da, altresì, conto espressamente delle
doglianze dell’imputato disattendendole; che, inoltre, giova rammentare, in
punto di diritto e in via generale, come in tema di ricorso per cassazione, quando
ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia
pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi
di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di
legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio
asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di
valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez.
IV 10 febbraio 2009 n. 20395);
– che con riguardo al diniego della concessione dell’attenuante di cui
all’articolo 62 n. 4 cod.pen., trattasi di doglianza che, per un verso, passa del
tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte
territoriale e, per altro verso, non contiene alcuna indicazione circa la necessità
di dover mutare il costante e pacifico insegnamento sul punto di questa Corte di
legittimità; la Corte territoriale ha, infatti, congruamente motivato sulla esistenza
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l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e

o meno del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore in sé del bene
sottratto (v. Cass. Sez. H 13 maggio 2010 n. 21014);
– che del pari la quantificazione della pena, in quanto non illegale, sfugge
al sindacato di legittimità di questa Corte, comportando l’esame di circostanze di
fatto e soggettive estranee al presente giudizio di legittimità; la mancata
concessione delle attenuanti di cui all’articolo 62 bis cod.pen. in misura

criteri elaborati dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 6 luglio 2015.

prevalente alle contestate aggravanti risulta logicamente motivata ed ispirata ai

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