Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31833 del 04/04/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31833 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BEVERE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SIDDIQUE IMRAN N. IL 09/12/1983 parte offesa nel procedimento
c/
ASHRAF SADAT N. IL 18/06/1981
avverso il decreto n. 928/2013 GIUDICE DI PACE di TORINO, del
14/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Ck.
Uditi dif sor Avv.;
Data Udienza: 04/04/2014
FATTO E DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento, in quanto il giudice , ha affermato l’infondatezza della notizia di
reato senza fare alcun riferimento al contenuto dell’atto di opposizione depositato dalla persona
offesa. Va rilevato che ,sebbene nei processi di competenza del giudice di pace non sia prevista, in
caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. , la
fissazione dell’udienza camerale, persiste comunque l’obbligo del giudice di esporre i motivi in
base ai quali abbia ritenuto infondate le argomentazioni prospettate ritualmente dalla persona
offesa.
Nel caso in esame tale obbligo non è stato adempiuto con conseguente violazione del principio del
contraddittorio.
Ne consegue l’annullamento del decreto di archiviazione con rinvio al giudice di pace di Torino per
nuovo esame.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Torino.
Roma, 4.4. 2014
Nell’interesse di Siddique Imran , persona offesa nel procedimento a carico di Ashraf Sadat in
ordine al reato di minaccia, è stato presentato ricorso avverso il decreto di archiviazione 14.5.2013
,emesso dal Gip giudice di pace di Torino , in accoglimento della richiesta del P.M.
Secondo il ricorrente , il giudice non ha tenuto conto delle argomentazioni esposte nell’atto di
opposizione , violando così il principio del contraddittorio.