Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31832 del 06/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31832 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PARISI SALVATORE N. IL 08/02/1960
avverso la sentenza n. 3000/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 06/07/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Parisi Salvatore per
il reato di furto pluriaggravato;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e
una motivazione illogica circa il riconoscimento della penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da
un del tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione e alla violazione di
legge, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali,
nel caso in esame, detti vizi dell’impugnata decisione sarebbero da ritenere
esistenti e in ogni caso non può questa Corte di legittimità rileggere i fatti
concordemente accertati in entrambi i gradi di merito; nella specie la
motivazione dell’impugnata sentenza da, altresì, conto espressamente delle
doglianze dell’imputato disattendendole;
– che, inoltre, giova rammentare, in punto di diritto e in via generale,
come in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia
pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo
grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio
di travisamento possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606
cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti
(con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia
stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione
del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n.
20395);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 6 luglio 2015.

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