Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31832 del 04/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31832 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE LUISE LUCIANO N. IL 26/02/1966
avverso l’ordinanza n. 26/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/sprKte le conclusioni del PG Dott.

11, 1tko t

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/04/2014

FATTO E DIRITTO

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il DE LUISE ,a
mezzo dei difensori di fiducia,deducendo:
ai sensi dell’art.606 co.1 lett.E) CPP la violazione dell’art.581 CPP e la carenza di
motivazione,evidenziando che l’atto di appello esaminava compiutamente a f1.2 l’iter
logico seguito dal giudice di primo grado,censurando l’omessa valutazione di
circostanze favorevoli all’imputato.
Deduceva altresì carenza della motivazione in riferimento alle richieste avanzate ai
fini dell’applicazione dell’art.81 comma secondo CP.
In tal senso concludeva chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
Il PG in Sede chiedeva l’annullamento con trasmissione degli atti alla Corte di
Appello per ulteriore corso.

Il ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.
Invero i motivi di appello proposti dal ricorrente non possono ritenersi privi di
specificità,avendo riferimento alla prova del concorso nel reato di bancarotta,ed al
ruolo rivestito dall’imputato nella società della quale era stato dichiarato il fallimento.
Peraltro si evince dal testo dell’ordinanza che i motivi di appello vengono definiti
privi di specificità limitandosi a censurare la sentenza impugnata nella valutazione
dell’elemento psicologico del reato,e tendendo a porre in dubbio la ricostruzione del
fatto-In tal senso deve ritenersi pertanto violato il disposto di cui agli artt.581 e 591
CPP. non essendo individuati i presupposti che legittimano la declaratoria di
inammissibilità dell’impugnazione.
Tuttavia deve evidenziarsi che risulta decorso il termine di prescrizione del reato,alla
data del 25.4.2011,tenuto conto del periodo di sospensione pari a giorni 189(dalla
data del 18.10.10)Va dunque pronunziato l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
dichiarando l’estinzione del reato.

Con ordinanza in data 22.2.12 la Corte di Appello di Milano dichiarava
l’inammissibilità degli appelli proposti da DE LUI SE Luciano e CICERO Patrizio
avverso la sentenza del Tribunale di Monza in data 6.11.2007,che dichiarava gli
imputati colpevoli del reato di bancarotta consumato il 18.4.1998,condannandoli alle
pene di giustizia.

PQM

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara estinto il reato per
prescrizione.
Roma,deciso in data 4 aprile 2014.

Gíg

1 Consigliere relatore

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