Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31831 del 06/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31831 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LACCHINI FILIPPO N. IL 15/04/1978
avverso la sentenza n. 992/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 06/07/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Lacchini Filippo per i
reati di furto pluriaggravato, falso materiale commesso da privato e guida senza

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge circa la mancata
dichiarazione di prescrizione della contravvenzione di guida senza patente e in
merito alla eccessività della pena e alla mancata concessione delle attenuanti
generiche prevalenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché la quantificazione della
pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto
allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in
maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il
risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari
elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del
Giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in
relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata
l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla
adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure
intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen.
ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello; nella specie la
Corte territoriale ha espressamente affrontato e motivato in merito alla mancata
concessione delle attenuanti generiche prevalenti e all’irrogazione di una pena
del tutto conforme ai fatti e alle condizioni soggettive del ricorrente;
– che l’ascritta contravvenzione all’articolo 116 C.d.S., commessa il 26
febbraio 2008, non era neppure prescritta all’atto dell’impugnata decisione in
quanto, ai normali anni cinque del termine prescrizionale per le contravvenzioni,
devono aggiungersi ben 520 giorni di sospensione per i concessi rinvii alle
udienze del 9/6/11, 6/3/12, 5/4/12, 23/10/12, 21/5/13 e 30/5/13 con termine

patente;

finale al 31 luglio 2014 e, quindi, dopo il 3 luglio 2014 data della decisione della
Corte territoriale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 6 luglio 2015.

P. T. M.

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