Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31831 del 04/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31831 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUSSI OMAR PAOLO N. IL 29/12/1964
DE BIASE GIOVANNI N. IL 09/02/1967
avverso l’ordinanza n. 3460/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

Uditi dife or Avv.;

P

Data Udienza: 04/04/2014

Letta la requisitoria in data 08/10/2013 del Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. G. Pratola, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con
trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 07/11/2012, la Corte di appello di Milano ha

Pietro De Biase avverso la sentenza del 08/03/2012 con la quale il Tribunale di
Lecco, esclusa la circostanza aggravate di cui all’art. 219 I. fall. e concesse le
circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua circostanza aggravante
e alla recidiva, li ha condannati alla pena di giustizia per il reato di concorso in
bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale aggravata, in relazione al
fallimento della Digital Studio Production s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del
07/04/2008. Rileva la Corte di merito che: con l’atto di appello la difesa,
trascurando le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, ha
genericamente ribadito la tesi esposta in primo grado, chiedendo l’assoluzione
dal reato ascritto e la riduzione della pena; a fronte del puntuale e ampio quadro
probatorio, nei termini fattuali adeguatamente esposti dalla sentenza impugnata,
le censure difensive tendenti a confutare la ricostruzione del fatto-reato e la sua
attribuzione soggettiva, appaiono assolutamente aspecifiche e apodittiche; i
motivi di gravame, in quanto sprovvisti di argomentate ragioni a sostegno della
critica genericamente mossa alla sentenza impugnata, sono inconferenti e
inammissibili, così come la doglianza riguardante il trattamento sanzionatorio,
anch’essa sprovvista di argomentate ragioni di critica all’articolata motivazione
della sentenza di primo grado.

2. Avverso l’indicata ordinanza della Corte di appello di Milano ha proposto
ricorso per cassazione, nell’interesse di Omar Paolo Bussi e di Giovanni Pietro De
Biase, il difensore avv. N. Argento, denunciando – nei termini di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. violazione degli artt. 581, comma 1, lett c), 591, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen. Nei motivi di appello sono chiaramente evidenziati i punti della sentenza di
primo grado oggetto di censura, tanto che per ciascuno degli imputati vengono
individuate doglianze diverse e specifiche per la singola posizione, con
l’indicazione precisa della ricostruzione della sentenza impugnata posta
all’attenzione del giudice di appello, tanto che vengono anche citate le singole
testimonianze idonee a confutare quanto affermato dal primo giudice. Non può
2

dichiarato inammissibile l’appello proposto da Omar Paolo Bussi e da Giovanni

opporsi a fondamento della declaratoria di inammissibilità il fatto che nell’atto di
appello si sia prospettata la medesima tesi difensiva esposta in primo grado. Nei
motivi di appello le doglianze prospettate non possono dirsi scollegate dalla
sentenza di primo grado, né per ciò che riguarda la richiesta principale di
assoluzione, né per quanto riguarda la richiesta subordinata relativa al
trattamento sanzionatorio, posto che la richiesta di concessione delle circostanze
attenuanti generiche è motivata citando il comportamento processuale degli

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Come ha affermato questa Corte, non è inammissibile l’appello per
genericità dei relativi motivi quando in esso sia individuabile il “punto” che si
intende devolvere alla cognizione del giudice con riferimento alla motivazione
della sentenza impugnata, ai motivi di dissenso dalla decisione appellata e
all’oggetto della diversa deliberazione sollecitata al giudice del gravame (Sez. 1,
n. 471 del 04/12/2012 – dep. 08/01/2013, Abbruzzese, Rv. 254090).
Con riferimento alla posizione di Omar Paolo Bussi, il motivo di appello ha
individuato il “punto” devoluto alla cognizione del giudice dell’impugnazione nel
ruolo svolto dall’imputato e, dunque, nell’affermazione della sua responsabilità: a
fronte della conclusione cui è giunta la sentenza di primo grado, che ha attribuito
a Bussi il ruolo di amministratore di fatto della fallita e ha valorizzato le
connessioni risultate tra la società fallita ed altra società (la

Cine Storm

Entertaiment s.r.I.), la critica alla sentenza di primo grado è articolata
dall’appellante mettendo anche in rilievo la circostanza che l’imputato non risulta
aver mai preso alcuna decisione per la società, nonché quanto riferito dal
curatore circa l’operatività della fallita posta in essere da De Biase. Il motivo così
articolato non può ritenersi generico avendo specificato sia i motivi di dissenso
dalla decisione appellata sia l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata
presso il giudice ad quem (Sez. 2, n. 48422 del 05/11/2013 – dep. 04/12/2013,
Alberici, Rv. 257506).
Anche con riferimento alla posizione di Giovanni Pietro De Biase, il motivo di
appello ha individuato i “punti” devoluti alla cognizione del giudice di secondo
grado, facendo riferimento, quanto all’imputazione di bancarotta per distrazione,
ad una vicenda che renderebbe ragione della nota di credito emessa nei confronti
della fallita dalla Cine Storm Entertaiment s.r.l. e, quanto all’imputazione di
bancarotta documentale, alla circostanza che la contabilità era tenuta da una
persona che, per qualsiasi problema, avrebbe dovuto rivolgersi a uno studio

3

imputati e la giurisprudenza di legittimità.

professionale, sicché l’imputato si era disinteressato della tenuta della contabilità
stessa. Anche questo motivo, dunque, non può dirsi generico, avendo enunciato i
motivi di dissenso dalla decisione appellata e individuato l’oggetto della diversa
deliberazione sollecitata al giudice del gravame.
Alla medesima conclusione deve giungersi con riferimento al trattamento
sanzionatorio, posto che, mentre la sentenza di primo grado aveva motivato il
giudizio di equivalenza richiamando il carattere sostanzialmente contenuto dei
valore dei beni distratti, l’atto di appello pone a sostegno della richiesta

di tali beni, indicato come pressoché nullo.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con trasmissione
degli atti alla Corte di appello di Milano per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte di appello di Milano per il corso ulteriore.
Così deciso il 04/04/2014

prevalenza delle circostanza attenuanti una diversa rappresentazione del valore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA