Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31830 del 04/04/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31830 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BEVERE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UNGOLO GIUSEPPE N. IL 21/11/1959
avverso l’ordinanza n. 707/2011 TRIBUNALE di MELFI, del
27/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
ThThM.A\
Uditi d . nsor Avv.;
Data Udienza: 04/04/2014
Nell’interesse di Ungolo Giuseppe è stato presentato ricorso avverso il provvedimento ,datato
27.3.2013, di rigetto dell’istanza di rimessione in termine per accedere a rito alternativo di cui
all’art. 444 c.p.p., dopo che nel procedimento svoltosi nel tribunale di Melfi nell’udienza
20.3.2013 era stato superato il termine per essere ammesso al rito alternativo, essendo avvenuta la
costituzione delle parti ed essendo stata disposta l’acquisizione della documentazione.
Il ricorso è inammissibile per intempestività, in quanto l’impugnazione avverso il provvedimento di
rigetto dell’istanza – emesso dal giudice in camera di consiglio il 27.3.2013 e notificato al difensore
il 15.4.2013 – è stato depositato in cancelleria del tribunale in data 3.5.2013 e quindi oltre il termine
di quindici giorni ,previsto dall’art. 585 co. 1 lett. a) c.p.p. e decorrente dalla data di cui all’art. 585
co. 2 lett.a ) c.p.p.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile , con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 4.4. 2014
FATTO E DIRITTO