Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3183 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3183 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOI MARIA N. IL 15/09/1966
ANGILELLA GIUSEPPE N. IL 18/03/1962
LASSANDRO COSTANTINO N. IL 06/04/1965
avverso la sentenza n. 3302/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte ci e, l’Avv
Udit i difensor vv.

Data Udienza: 28/11/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO

1.1)-ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in
data 21.03.2013 che, su appello del PM e degli imputati , aveva riformato la sentenza
del GUP presso il Tribunale di Varese del 15.01.2009;
la Corte territoriale aveva condannato:
-Moi e Lassandro per il delitto di cui all’art. 648 CP per ricettazione della vettura Golf
provento del delitto di truffa posto in essere dal coimputato Mirarchi Giovanni;
-Lassandro per il reato di cui all’art. 378 CP per favoreggiamento personale in favore
della Moi avendo ritirato presso l’agenzia il certificato di proprietà dell’autovettura di
cui sopra e successivamente negato sia di averlo fatto che di conoscere la Moi; fatto
del 4.09.2007;
2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p
Moi – Lassandro :
2.1)-Nullità della sentenza di primo grado per violazione di legge in relazione al reato
di cui all’art. 648 CP ritenuto a carico degli imputati per avere acquistato da Mirarchi
un’autovettura proveniente dal reato presupposto di truffa;
-il ricorrente deduce l’erroneità della decisione per inesistenza del reato presupposto,
atteso, per un verso, che il reato di truffa non è stato mai contestato al Mirarchi e , per
altro verso, che tale reato non avrebbe potuto essere processualmente ritenuto dal
Giudice, atteso che non vi era la prova che le due società, venditrice e finanziaria,
coinvolte nella supposta truffa avessero effettivamente sofferto un danno e che le rate
del finanziamento non fossero state pagate;
2.2)-Nullità della sentenza per omessa motivazione: sia sull’elemento del profitto
ingiusto che, nella specie , era assente in quanto gli imputati avevano pagato la
macchina al prezzo di mercato e: sia all’elemento del dolo , che nella specie era
mancante in quanto gli imputati non erano presenti alla stipula dell’atto di acquisto
della vettura ed inoltre non vi era la prova della consapevolezza della provenienza del
veicolo dal reato di truffa;
-in ogni caso, nessuna prova sull’elemento soggettivo era stata indicata a carico di
Lassandro Costantino a carico del quale vi era solo il rapporto di coniugo con la
coimputata Moi ;
Angilella:
2.3)-Nullità della sentenza per violazione del principio dell’obbligo di motivazione
rafforzata nel caso di riforma della sentenza di primo grado ;
-La sentenza impugnata aveva erroneamente ritento che l’imputata Moi avesse negato
di conoscere Angilella Giuseppe , mentre aveva negato di conoscere tale Angilella
Salvatore ; per altro verso, l’imputato Angilella Giuseppe non aveva smentito di

1

MOI MARIA
ANGILELLA GIUSEPPE
LASSANDRO COSTANTINO

conoscere la coimputata Moi ma aveva dichiarato di conoscere diverse donne di nome
Maria , senza però potere associare tale nome al cognome Moi ;
-il ricorrente deduce che il contenuto equivoco ed incerto di tale dichiarazione
impediva di conferire alla condotta la capacità di ostacolare l’azione giudiziaria , per
altro già provvista di ogni necessaria informazione;
-per gli stessi motivi mancava la motivazione sul dolo inteso come consapevolezza
della natura elusiva delle dichiarazioni rispetto alle investigazioni e della loro
finalizzazione a favore colui che sia sottoposto a tali investigazioni.
CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.

I ricorsi sono infondati .
Moi — Lassandro:
-I ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove , richiamando una
diversa valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello con una
sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicchè non
risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori
senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
3.1)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale
responsabilità di Moi Maria e Lassandro Costantino per il reato di ricettazione
dell’autovettura Golf proveniente dalla truffa consumata da Mirarchi Giovanni ai
danni delle società: Milicar — concessionaria – e: Agos e Prestitempo – finanziarie ( capo E) sottolineando :
a)-che i due coniugi hanno acquistato la vettura consapevoli della sua provenienza da
delitto e che la prova dell’elemento soggettivo si ricavava dall’avere “fornito una
versione del tutto inverosimile sulle modalità di acquisto della Golf a Milano, in un
luogo imprecisato, da sconosciuti venditori ; l’avrebbero poi ritirata dove c’era il
notaio , ma nulla hanno potuto documentare dell’acquisto” (pag.3, sent. appello) ;
-al riguardo, la Corte di appello sottolinea incisivamente che la prova della mala fede
era riscontrata anche dal comportamento sintomatico dei due imputati che hanno
“taciuto l’esistenza di rapporti con tutti gli altri soggetti coinvolti nell’operazione
truffaldina” (pag, 6)
b)-Si tratta di una motivazione congrua sul piano probatorio , che ricomprende
entrambi gli imputati, e corretta sul piano giuridico, posto che ai fini della
configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere
raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza
della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento,
logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Cassazione penale, sez. II,
25/05/2010, n. 29198
3.2)-Anche le deduzioni difensive riguardo alla mancata prova del reato presupposto
risultano infondate posto che l’affermazione della responsabilità per il delitto di
ricettazione non richiede l’accertamento giudiziale della commissione del delitto
presupposto, nè dei suoi autori, nè dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice
affermarne l’esistenza attraverso prove logiche. Cassazione penale, sez. II, 05/07/2011,
n. 29685

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Angilella:
3.3)-11 motivo sull’omessa motivazione “rafforzata” è del tutto infondato, posto che la
Corte di appello, nell’accogliere l’impugnazione del PM, evidenzia come – al
contrario di quanto ritenuto dal primo giudice – vi erano in atti le prove della penale
responsabilità degli imputati in ordine a tutti i reati contestati, restringendo
l’affermazione di condanna solo alla ricettazione per Moi e Lassandro e al
favoreggiamento personale per Angilella, in quanto gli altri reati, su cui pure viene resa
motivazione, erano ormai estinti per prescrizione.
3.4)-Quanto all’imputazione di favoreggiamento personale ascritta all’Angilella , la
sentenza impugnata sottolinea in maniera incisiva : -che il prevenuto ebbe a ritirare
personalmente la carta di circolazione della vettura in questione; -che egli mentì
allorchè ebbe ad escludere “ogni coinvolgimento nella vicenda, negando addirittura la
conoscenza con la Moi” (pag. 7) ;
da tali elementi la Corte territoriale ricava la prova dell’elemento soggettivo del reato
di favoreggiamento che si consuma allorchè l’agente ponga in essere una condotta
anche solo potenzialmente idonea ad ostacolare le indagini ;
invero, il reato di favoreggiamento personale è di pura condotta, la quale, tuttavia, per
costituire “aiuto” alla elusione delle investigazioni dell’autorità, deve essere
potenzialmente idonea al conseguimento di un tale risultato e deve, inoltre, essere
consapevolmente diretta ad inserirsi nell’ambito operativo di detta autorità, pur non
essendo poi necessario che quest’ultima sia effettivamente fuorviata. Cassazione penale,
sez. VI, 08/11/1996, n. 10851
Circostanze che la Corte di appello ritiene nella specie e perfezionate allorchè
l’imputato , escludendo ogni suoi coinvolgimento e negando di conoscere la donna a
nome Maria Moi, ha evitato di fornire ulteriori precisazioni sull’intera vicenda,
precisazioni che, invece, era in grado di fornire attesa la sua diretta partecipazione alla
condotta complessiva.
3.5)-1 motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. in
quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della
motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e valutazioni
alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi,
gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle
spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità— ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.

3

a)-Nella specie, la Corte di appello motiva sulla consumazione della truffa da parte del
Mirarchi -che ha agito con il falso nome di Iannaccone e mediante l’utilizzo di
documenti falsi- e precisa che non si è proceduto per la truffa contro il medesimo
solo a causa della mancanza di querela (pagg.1 e 5) ; in tal modo è stato correttamente
assolto l’onere di verifica giudiziale del reato presupposto , essendo irrilevante la
mancanza della condizione di procedibilità. Cassazione penale, sez. II, 28/05/2010, n.
33478

PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma, il 28 novembre 2013
Il Presidente

Il Consigliere Estensore

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