Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3183 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3183 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMORE MICHELANGELO N. IL 06/09/1978
avverso l’ordinanza n. 518/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
12/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 18/11/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa in data 12 febbraio 2015 la Corte di Appello di Catania,
deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava per carenza dei
presupposti applicativi l’istanza proposta da Michelangelo Amore, volta ad ottenere
l’unificazione per continuazione dei reati giudicati con le sentenze di condanna
indicate nell’istanza.

l’interessato a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento per erronea
applicazione della legge penale per avere il giudice dell’esecuzione respinto l’istanza
sulla base del solo rilievo della distanza temporale nei momenti di commissione,
senza prendere in esame gli altri indicatori dell’unicità del disegno criminoso,
costituiti dall’omogeneità delle violazioni, le modalità delle condotte, dal bene
giuridico offeso.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivo aspecifico e
manifestamente infondato.
1.L’ordinanza impugnata ha correttamente rilevato e giustificato con
compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo
disegno criminoso, accomunante tutti i reati indicati nell’istanza del ricorrente; ha
rilevato che, sebbene sussista identità di reati, trattandosi di ricettazioni di assegni
bancari, la notevole distanza temporale tra i tre episodi induce a ritenere
insussistente la preventiva ideazione e deliberazione unitaria a monte della
realizzazione di tali condotte, occasionalmente commesse e dimostrative soltanto
dell’inclinazione a delinquere del loro responsabile in quel settore specifico.
1.1 Deve quindi riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata, logica,
rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle censure
formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell’esecuzione, nell’escludere la
configurabilità della continuazione, ha valorizzato con plausibili argomentazioni
elementi oggettivi e non ha affatto ignorato le deduzioni dell’istante anche
riguardanti i profili asseritamente accomunanti gli episodi.
1.2 In tal modo il giudice di merito ha offerto puntuale applicazione in punto
di diritto all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale
anche l’identità del bene giuridico violato, oppure il lasso temporale intercorso fra le
varie condotte -in questo caso non proprio contiguo, ma distanziato di annicostituiscono aspetti da soli insufficienti ad offrire dimostrazione dell’esistenza di
quell’unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, ricomprendente
1

2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

singole violazioni, che costituisce l’indefettibile presupposto per il riconoscimento
della continuazione.
1.3 Per contro, il ricorso ripropone in modo generico le medesime tematiche
fattuali già sottoposte al giudice dell’esecuzione e ritenute non decisive, limitandosi
a citare una massima giurisprudenziale senza illustrare le ragioni per le quali i
criteri in essa indicati non siano stati correttamente applicati al caso di specie.
Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata supera dunque indenne il controllo

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore,
della somma che si stima equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2015.

operabile nel giudizio di legittimità ed il ricorso va dichiarato inammissibile con la

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