Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31829 del 10/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31829 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OCCHIUZZI ALDO N. IL 25/03/1948
CASTALDO MARIA N. IL 06/03/1954
avverso la sentenza n. 876/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 10/05/2013

Deducono in questa sede i ricorrenti:
La mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, essendosi la sentenza
di appello limitata di chiamare le motivazioni del primo giudice, l’irrilevanza
penale degli interventi sotto il profilo ambientale che, ad avviso dei ricorrenti,
non pongono neppure astrattamente in pericolo il paesaggio, l’inosservanze
della legge penale stante l’evidenza dell’innocenza degli imputati e, comunque,
la prescrizione risalendo la realizzazione del manufatto ad epoca antecedente a
quella della data di accertamento del 26 novembre 2007.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico.
V a anzitutto premesso che, secondo gli arresti di questa corte, in tema di
motivazione della sentenza di appello, è consentita quella “per relationem”, con
riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate
a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità
rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame
non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei
motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con
argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici (Sez. 6, Sentenza n. 31080
del 14/06/2004 Rv. 229299). Nella specie i ricorrenti non specificano a quali
rilievi dedotti nei motivi d’impugnazione la corte di merito avrebbe omesso di
dare risposta richiamando le motivazioni di primo grado. Di qui l’evidente
genericità del motivo. Per quanto riguarda la violazione ambientale si è più
volte affermato che II reato di cui all’art. lsexies L. n. 431 del 1985 (ora art.
181, comma primo, D.Lgs. n. 42 del 2004), ha natura di pericolo sicché, per la
sua configurabilità, non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente,
potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto
quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori
del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici. (Sez. 3, Sentenza n. 2903 del
20/10/2009 Rv. 245908). Nella specie le dimensioni del manufatto ella non
temporaneità del medesimo sono state correttamente valutate dei giudici di
merito idonee a recare pregiudizio all’ambiente, né in questa sede è possibile
sindacare la valutazione di merito. Generica è anche l’affermazione
concernente la carenza di responsabilità degli imputati e analogo rilievo deve
essere fatto in relazione alle prove di realizzazione dell’immobile non essendo
stati indicati elementi dai quali dedurre l’avvenuta prescrizione dei reati prima
della sentenza di appello.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue
l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di euro 1000 per ciascuno dei ricorrenti.

Occhiuzzi Aldo e Castaldo Maria propongono ricorso per cassazione avverso la
sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Catanzaro ha
confermato quella con cui il tribunale di Paola aveva condannato entrambi alla
pena di giustizia per i reati di cui all’articolo 44 lettera c) e 95 d.p.r. 380/01 e
181 dlgs 42/04 per la realizzazione di un manufatto con pannelli e piantoni di
legno e con copertura in lamiera zincata di dimensioni 3,65 * 3,30 con altezza
media di metri 2,35 in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e
sismico.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 ciascuno.
Così deciso, il giorno 10.5.2013

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