Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31829 del 04/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31829 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BACCARI GIOVANNA N. IL 16/07/1961
avverso l’ordinanza n. 24/2013 TRIBUNALE di VALLO DELLA
LUCANIA, del 12/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

Uditi dife or Avv.;

Data Udienza: 04/04/2014

Letta la requisitoria in data 08/10/2013 del Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. G. Volpe, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 12/06/2013, il Tribunale di Vallo della Lucania,
pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla

questa Corte, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato
continuato proposta nell’interesse della condannata Giovanna Baccari,
osservando che: nessun elemento giuridicamente rilevante è stato offerto dalla
difesa né risulta desumibile dagli atti al fine di poter ritenere che le condotte
poste in essere siano riconducibili ad un’iniziale ideazione complessiva
costituente un unico programma criminoso deliberato per conseguire un
determinato fine, né la difesa ha illustrato in che modo i reati ex art. 74 D.P.R. n.
309 del 1990, del tutto eterogenei rispetto agli altri reati posti in essere dalla
condannata, si inseriscano nel disegno criminoso ideato dalla medesima; dalla
prospettazione difensiva emerge piuttosto la semplice inclinazione della Baccari a
commettere reati che possano apportarle un profitto illecito mediante la lesione
del medesimo bene giuridico, ossia il patrimonio.

2. Avverso l’ordinanza indicata ha proposto ricorso per cassazione Giovanna
Baccari, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.
173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – erronea applicazione di legge, nonché
mancanza e illogicità manifesta della motivazione. La difesa aveva indicato in
maniera minuziosa e dettagliata le ragioni che dimostrano l’unicità del disegno
criminoso tra le diverse condotte; dalle sentenze e dagli atti processuali emerge
un’identica valutazione di tali condotte e una realtà effettuale costituita da una
attività di ricettazione finalizzata a conseguire un ingiusto profitto attraverso
l’utilizzo di artifizi e raggiri, quali l’uso di documenti falsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
La sentenza di annullamento n. 15956/13, per un verso, ha ricordato
l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale l’unicità del
disegno criminoso, necessaria per l’applicazione della continuazione nella fase
esecutiva, è ravvisabile quando le singole violazioni costituiscano parte
2

sentenza 07/03/2013 – dep. 08/03/2013 n. 15956 della prima sezione penale di

integrante di un unico programma deliberato, almeno nelle sue linee essenziali,
fin dalla commissione della prima violazione, e perseguito con la commissione
delle altre successive violazioni, sicché occorre accertare che gli episodi
criminosi, in ordine ai quali venga chiesta la continuazione, siano effettivamente
frutto di un’unica ideazione e determinazione volitiva; per altro verso, ha
richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha enucleato una serie di indizi,
ritenuti come indici rilevatori dell’unicità del disegno criminoso, quali la contiguità
temporale e la medesima indole e matrice dei reati commessi, le singole

singoli casi, le singole causali dei reati, le condizioni di tempo e di luogo in cui i
reati sono stati commessi, sottolineando come più di tali indici siano ravvisabili
nel caso di specie.
L’ordinanza impugnata non ha colmato le lacune motivazionali ravvisate
dalla pronuncia di annullamento, posto che, da un lato, si è limitata a richiamare
il reato di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 oggetto di una sola delle
sentenze di condanna in relazione alle quali è stata avanzata l’istanza di
riconoscimento della continuazione, e, dall’altro, ha operato un generico
riferimento, desunto dalla prospettazione difensiva, alla semplice inclinazione
della condannata a commettere reati che possano assicurarle un profitto, così
omettendo la valutazione relativa agli indici rilevatori dell’unicità del disegno
criminoso indicati dalla sentenza di annullamento della prima sezione di questa
Corte.
Permane, dunque, la lacuna motivazionale riscontrata dalla sentenza n.
15956/13, il che impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al
Tribunale di Vallo della Lucania nella composizione prescritta dalla sentenza n.
138 del 2013 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Vallo
della Lucania.
Così deciso il 04/04/2014

modalità di condotta, le tipologie dei reati giudicati, la natura dei beni tutelati nei

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