Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31827 del 06/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31827 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VINDIGNI CORRADO N. IL 09/02/1967
avverso la sentenza n. 10/2013 TRIBUNALE di RAGUSA, del
04/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 06/07/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza il Tribunale di Ragusa ha confermato la

sentenza di prime cure che aveva condannato Vindigni Corrado per i reati di
ingiurie e minacce in danno di D’Ippolito Carmelo;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

motivazione con particolare riferimento all’affermazione della penale
responsabilità basata sulle dichiarazioni della parte offesa e al mancato
proscioglimento ai sensi dell’articolo 530, comma 2 cod.proc.pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il relativo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
inaffidabilità delle dichiarazioni della parte offesa, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dal Giudice del merito che ha vieppiù riscontrato le
suddette dichiarazioni con le dichiarazioni testimoniali Di Grandi e Vasco e con
una registrazione audio e, per altro verso, non vale a scalfire la granitica
giurisprudenza di questa Corte in tema;
– il Giudicante ha correttamente applicato la costante giurisprudenza di
legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate dall’articolo 192, comma
terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata
da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere
più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni
di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012 n. 41461);
– inoltre, giova rammentare, in punto di diritto e in via generale, come in
tema di ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia
pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo
grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio
di travisamento possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606
cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti
1

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della

(con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia
stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione
del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n.
20395); il che è quanto avvenuto nella specie; a ciò si aggiunga come la
conferma della colpevolezza dell’imputato contenga in sé il rigetto della
subordinata richiesta di proscioglimento ai sensi dell’articolo 530 comma 2

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 6 luglio 2015.

cod. proc. pen ;

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