Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31827 del 04/04/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31827 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARILA’ UGO ANTONIO N. IL 04/02/1972
avverso l’ordinanza n. 577/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 23/05/2013
z
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
tte/spitite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 04/04/2014
Con ordinanza in data 23.5.13 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro,a seguito del
rinvio disposto da questa Corte con sentenza in data 8.2.13, rigettava l’istanza
avanzata da BARILA’ Ugo Antonio —detenuto presso la CC. di Locri in riferimento
alla condanna alla pena di dieci anni di reclusione,(secondo il provvedimento di
cumulo emesso dalla procura della repubblica di detta sede in data 24.8.2011-)per
l’affidamento in prova al Servizio sociale ex art.47 Ordinamento PenitenziarioAvverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il
difensore,deducendo:
1-la violazione degli arte.47-47 ter O.P. e dell’art.125 CPP.,e art.13-24
Cost.rilevando insussistenza della pericolosità sociale del prevenuto.
La decisione veniva censurata altresì per illogicità e per il giudizio di irrilevanza
delle allegazioni difensive.
Il PG in Sede ha formulato richiesta di annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.
In pendenza del procedimento risulta intervenuta la scarcerazione del
ricorrente,secondo l’acquisita posizione giuridica attestata dal DAP-La sopravvenuta scarcerazione del ricorrente determina la caducazione dell’interesse
al ricorso,in quanto correlato allo status del detenuto ed alla richiesta di applicazione
della misura alternativa prevista dall’art.47 OP.
Consegue la declaratoria di inammissibilità del gravame;nulla va disposto in
riferimento alle spese processuali,in assenza dei presupposti di soccombenza del
ricorrente. (v.Cass.S.U.ord. 6.12.1996,n.20-RV206168-Qualora il venir meno
dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua
proposizione,alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle
spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria,non essendo
configurabile un’ipotesi di soccombenza- )PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesseRoma,deciso il 4 aprile 2014.
FATTO e DIRITTO